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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27849/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 192 e 530 c.p.p., lamentando inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, travisamento della prova e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato che la condanna fosse fondata sul riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, nonostante in dibattimento la persona offesa e il testimone oculare non avessero successivamente riconosciuto l'imputato; ha inoltre censurato la valutazione delle difformità riguardanti l'altezza dell'autore del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifiche e manifestamente infondate tutte le censure, osservando che il riconoscimento fotografico eseguito nelle indagini è prova pienamente utilizzabile e idonea a sorreggere la responsabilità, purché il giudice possa verificarne l'affidabilità tramite l'acquisizione dell'album fotografico. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'attendibilità dell'individuazione, valorizzando la sua immediatezza rispetto ai fatti, la certezza espressa dalla persona offesa e il riscontro offerto dall'indicazione dell'autovettura usata per la fuga, risultata intestata e in uso all'imputato. Il mancato riconoscimento in dibattimento è stato considerato non decisivo, così come la discrasia sull'altezza dell'autore, ritenuta non idonea a scalfire il compendio probatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa come parametro del giusto processo e della correttezza della valutazione probatoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al giusto processo e alla motivazione della decisione.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per contestare la valutazione degli elementi di prova e l'affidabilità del riconoscimento fotografico.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e all'insufficienza/contraddittorietà della prova.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile e può fondare l'affermazione di responsabilità anche in assenza di una successiva ricognizione dibattimentale, purché il giudice abbia acquisito l'album fotografico e sia così in grado di verificarne compiutamente l'affidabilità.
  • Il successivo mancato riconoscimento dell'imputato in dibattimento non è di per sé decisivo se il giudice di merito lo valuta alla luce delle modalità concrete dell'esame e ne esclude, con motivazione non illogica, la capacità di infirmare il precedente riconoscimento fotografico.
  • Un elemento di riscontro esterno, anche indiretto, come l'indicazione del veicolo usato per la fuga poi risultato nella disponibilità dell'imputato, può rafforzare l'attendibilità del riconoscimento e costituire autonomo dato probatorio.
  • Le difformità su un singolo dato descrittivo, come l'altezza dell'autore del reato, non incidono sulla tenuta complessiva del compendio probatorio quando la valutazione di merito dia conto in modo razionale della loro marginalità e il dato difensivo non sia corroborato da elementi oggettivi.
  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di fatto sorrette da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili o comunque manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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