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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16616 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo relativo al vizio di motivazione non conteneva la chiara indicazione del fatto controverso né il necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese poiché l'Ufficio non ha svolto attività difensiva.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte IRPEF per l'anno 1986, sostenendo l'avvenuto versamento delle somme richieste. La CTP aveva respinto il ricorso per mancanza di prova del pagamento. La CTR, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione per l'errata dichiarazione di tardività dell'appello, ha ritenuto inammissibili le nuove deduzioni formulate in riassunzione ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e ha confermato il rigetto nel merito per mancata prova dell'avvenuto pagamento. In Cassazione la contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Quando la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione è soggetta al termine lungo previsto dalla norma, anziché al termine breve decorrente dalla notificazione.

  • Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande ed eccezioni nuove; le nuove deduzioni formulate in sede di riassunzione e non contenute nell'atto di appello sono state quindi dichiarate inammissibili.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nei limiti e secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la censura motivazionale doveva indicare chiaramente il fatto controverso e contenere uno specifico momento di sintesi; la loro omissione comportava l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione: una censura non sufficientemente specifica può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione il fatto decisivo trascurato o motivato in modo contraddittorio e spiegare perché la motivazione sarebbe inidonea a sostenere la decisione.
  • Nel processo tributario d'appello non è normalmente possibile introdurre domande, eccezioni o deduzioni nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso originario; la riassunzione dopo un rinvio non costituisce una nuova occasione per ampliare l'oggetto della controversia.
  • Chi sostiene di avere già pagato un tributo deve fornire una prova documentale idonea e specifica del versamento; in mancanza, il giudice può confermare la pretesa contenuta nella cartella.
  • La mancata notificazione della sentenza incide sul termine per impugnare, rendendo applicabile il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; tuttavia, il rispetto del termine non esonera dal rispetto degli altri requisiti formali dell'impugnazione.

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