Sentenza del 07/08/2015 n. 16616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo relativo al vizio di motivazione non conteneva la chiara indicazione del fatto controverso né il necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese poiché l'Ufficio non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte IRPEF per l'anno 1986, sostenendo l'avvenuto versamento delle somme richieste. La CTP aveva respinto il ricorso per mancanza di prova del pagamento. La CTR, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione per l'errata dichiarazione di tardività dell'appello, ha ritenuto inammissibili le nuove deduzioni formulate in riassunzione ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e ha confermato il rigetto nel merito per mancata prova dell'avvenuto pagamento. In Cassazione la contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Quando la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione è soggetta al termine lungo previsto dalla norma, anziché al termine breve decorrente dalla notificazione.
Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande ed eccezioni nuove; le nuove deduzioni formulate in sede di riassunzione e non contenute nell'atto di appello sono state quindi dichiarate inammissibili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nei limiti e secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la censura motivazionale doveva indicare chiaramente il fatto controverso e contenere uno specifico momento di sintesi; la loro omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione: una censura non sufficientemente specifica può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione il fatto decisivo trascurato o motivato in modo contraddittorio e spiegare perché la motivazione sarebbe inidonea a sostenere la decisione.
- Nel processo tributario d'appello non è normalmente possibile introdurre domande, eccezioni o deduzioni nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso originario; la riassunzione dopo un rinvio non costituisce una nuova occasione per ampliare l'oggetto della controversia.
- Chi sostiene di avere già pagato un tributo deve fornire una prova documentale idonea e specifica del versamento; in mancanza, il giudice può confermare la pretesa contenuta nella cartella.
- La mancata notificazione della sentenza incide sul termine per impugnare, rendendo applicabile il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; tuttavia, il rispetto del termine non esonera dal rispetto degli altri requisiti formali dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ago 2015Sentenza del 07/08/2015 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 7 ago 2015Sentenza del 07/08/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 7 ago 2015Sentenza del 07/08/2015 n. 311 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 ago 2015Sentenza del 07/08/2015 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 7 ago 2015Sentenza del 07/08/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 ago 2015Sentenza del 07/08/2015 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →