Ordinanza n. 929/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento quanto al ricorso n. 956 del 2024: (con il ricorso introduttivo): dell’ordinanza n. 27 del 07.12.2023 avente ad oggetto: "Divieto di transito e di sosta nella corte del Palazzo ducale Paternò- Caracciolo" (con i motivi aggiunti presentati da FUSCO LINDA il 12/6/2024): dell’ordinanza n. 07 del 17.04.2024; (con i motivi aggiunti presentati da FUSCO LINDA il 25/3/2025): del provvedimento prot. 713 del 22.01.2025; quanto al ricorso n. 5040 del 2025: e previa sospensione dell’efficacia a)- dell'ordinanza n. 12 del 01.07.2025 avente ad oggetto: "Divieto di transito e di sosta nella corte del Palazzo ducale Paternò- Caracciolo dei veicoli a motore ed apposizione di segnaletica comunale pubblica, mai notificata; b)- di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali, anche sconosciuti, se ed in quanto lesivi del diritto dei ricorrenti tra i quali precipuamente: La delibera G.C. n. 69 del 18.09.20218 e la relazione tecnica ed il progetto nella parte in cui prevede l'esecuzione di opere con fondi pubblici anche sulle parti private condominiali del Palazzo ducale Paterno- Caracciolo .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 27/2023, sostituita dall'ordinanza n. 12/2025, recanti il divieto o la disciplina del transito, della sosta e della fermata nella corte interna del Palazzo ducale Paternò-Caracciolo, nonché gli atti connessi relativi all’esecuzione di opere con fondi pubblici su parti private condominiali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso n. 956/2024 e successivi motivi aggiunti, l’ordinanza comunale n. 27 del 7 dicembre 2023, l’ordinanza n. 7 del 17 aprile 2024 e il provvedimento prot. n. 713 del 22 gennaio 2025. Alcuni ricorrenti hanno poi notificato al Comune, il 22 settembre 2025, un atto qualificato come ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 12 del 1° luglio 2025, sostitutiva dell’ordinanza n. 27/2023, e avverso gli atti connessi, tra cui una delibera della Giunta comunale e la relazione tecnica e il progetto relativi a opere finanziate con fondi pubblici sulle parti private condominiali. L’atto, pur indicando nell’epigrafe il ricorso n. 956/2024, non è stato depositato nel fascicolo informatico di tale giudizio entro trenta giorni dalla notificazione, ma ha formato un autonomo fascicolo con n. r.g. 5040/2025. Il Comune, costituito soltanto nel giudizio n. 956/2024, ha chiesto il rinvio della discussione per poter difendersi sulla nuova impugnativa.
La decisione
Il TAR ha disposto la riunione dei giudizi n. 956/2024 e n. 5040/2025, rilevando che l’omesso deposito dell’atto notificato come motivi aggiunti nel fascicolo informatico del giudizio originario, entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a., aveva impedito l’ingresso dell’ordinanza n. 12/2025 nel thema decidendum del ricorso n. 956/2024. Poiché il Comune non aveva potuto spiegare le proprie difese rispetto alla nuova impugnativa, il Collegio ha accolto la richiesta di rinvio formulata dall’amministrazione. La discussione è stata rinviata alla pubblica udienza del 28 maggio 2026. Non è stata definita nel merito la legittimità delle ordinanze o degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica
Il ricorso, inclusi i motivi aggiunti soggetti alle relative regole di deposito, deve essere depositato nel fascicolo informatico entro il termine perentorio previsto; l’omesso deposito nel fascicolo del giudizio originario impedisce che il provvedimento impugnato entri nel thema decidendum di quel giudizio.
Massime di principio
- L’atto notificato come ricorso per motivi aggiunti deve essere depositato nel fascicolo informatico del giudizio cui si riferisce entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione; il deposito in un fascicolo autonomo non consente, di per sé, l’inserimento dell’impugnativa nel thema decidendum del giudizio originario.
- Quando un’impugnativa relativa a un provvedimento sopravvenuto non è stata tempestivamente depositata nel fascicolo del giudizio originario e l’amministrazione non ha potuto controdedurre, il giudice può riunire i procedimenti e rinviare la discussione per assicurare il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa.
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