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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18712/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze di condanna irrevocabili. Il ricorso lamentava, in sostanza, l'erroneità del diniego della continuazione; tuttavia, secondo la Corte, il motivo era formulato in modo generico, perché non si confrontava specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, fondata sulla notevole distanza cronologica tra i fatti e sulla mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica. Nel caso concreto, il ricorso non ha confutato in modo specifico le ragioni del diniego, limitandosi a contestare la decisione in termini assertivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La disciplina della continuazione può essere richiesta in executivis; il relativo accertamento presuppone la verifica dell'unicità del disegno criminoso da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'apprezzamento dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione; una critica generica e assertiva è inammissibile.
  • La notevole distanza cronologica tra i fatti può costituire un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, specie quando il richiedente non alleghi ulteriori indici concreti dell'unicità del disegno criminoso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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