Cassazione Penale, Ordinanza n. 31975/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta formulata in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di due sentenze definitive. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrato l'unico disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione, articolato in due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., il ricorrente ha dedotto erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La doglianza, però, si risolveva in una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza un effettivo confronto con le specifiche ragioni poste a base del rigetto; inoltre si fondava su una retrodatazione delle condotte e su affermazioni meramente dubitative sull'esistenza del programma criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo specifico su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi idonei a dimostrarlo. Ha quindi ribadito che l'origine unitaria della progettazione criminosa deve risultare provata e non può essere desunta dal solo dubbio sulla sua esistenza, neppure in nome del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che disciplina il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati oggetto di sentenze diverse
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
deduzione di erronea applicazione della legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
deduzione di vizio di motivazione
art. 81 c.p.
disciplina della continuazione e dell'unico disegno criminoso
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, richiede la prova positiva dell'originaria ideazione unitaria dei fatti e non può essere accordato sulla base del solo dubbio o di una generica plausibilità dell'unico disegno criminoso.
- Quando il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo specifico sugli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Il principio del favor rei non consente di supplire alla mancanza di prova dell'unico disegno criminoso, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in punto di pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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