Sentenza del 03/03/2020 n. 1241 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Società estinta - Liquidatori incaricati - Debiti tributari - Mancata soddisfazione - Successiva assegnazione beni - Rileva - Debiti tributari insoddisfatti - Liquidatori incaricati - Assunzione obbligazione personale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che i liquidatori sono personalmente obbligati per i debiti tributari non estinti se non provano di avere previamente soddisfatto i debiti tributari o i creditori di ordine superiore. Di conseguenza l'azione dell'Amministrazione è accolta e la responsabilità ricade sui liquidatori (con possibile ripercussione sui soci beneficiari in relazione alle assegnazioni).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo l'estinzione della società è stata accertata una precedente assegnazione di beni ai soci avvenuta prima dell'estinzione, mentre i debiti tributari della società non risultavano soddisfatti; l'Amministrazione ha quindi contestato la validità delle assegnazioni e richiesto la responsabilità personale dei liquidatori per i debiti tributari insoddisfatti.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973
l'art. 36 disciplina la responsabilità personale dei liquidatori per i debiti tributari della società non soddisfatti in sede di liquidazione; la norma viene interpretata come imponendo ai liquidatori l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento o l'esistenza di creditori di grado superiore.
d.lgs. 175/2014
la disposizione conferma i poteri e gli obblighi dei liquidatori in relazione alla gestione della liquidazione; il comma richiamato è interpretato nel senso che la responsabilità può ricadere sui liquidatori qualora le assegnazioni di beni ai soci avvengano senza che siano stati soddisfatti i debiti tributari.
Massime di principio
- I liquidatori devono accertarsi e provare che, prima di effettuare assegnazioni di beni ai soci o di procedere all'estinzione, siano stati soddisfatti i debiti tributari o i creditori di grado superiore; in mancanza, possono essere considerati personalmente responsabili.
- L'onere della prova spetta ai liquidatori: è consigliabile conservare documentazione chiara di pagamenti effettuati, accordi con i creditori o certificazioni fiscali che attestino l'avvenuto adempimento.
- Una assegnazione di beni ai soci effettuata prima dell'effettivo pagamento dei debiti tributari può essere annullata o comunque non impedire l'azione di recupero dell'Amministrazione nei confronti dei liquidatori.
- Per minimizzare il rischio, i liquidatori dovrebbero: verificare la posizione tributaria aggiornata della società, lasciare riserve sufficienti in liquidazione per coprire passività fiscali potenziali, richiedere eventuali certificazioni di regolarità fiscale e, se necessario, concordare forme di garanzia o piani di pagamento con l'Amministrazione.
- La responsabilità personale dei liquidatori può estendersi anche nei confronti di terzi soci beneficiari se le assegnazioni sono contestate: è quindi prudente evitare distribuzioni fino a chiarimento delle passività tributarie.
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