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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IVA 2012. L’accertamento, emesso dopo PVC della Guardia di Finanza, contestava maggiori ricavi ai fini IVA per operazioni "in nero" e per l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il recupero era fondato su due rilievi: una discrasia contabile emersa da controlli incrociati tra contabilità dei fornitori e della società, interpretata dall’Ufficio come indice di pagamenti occultati con provviste derivanti da vendite non contabilizzate; e l’impiego di fatture di acquisto riferite a operazioni inesistenti. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza reale autonoma motivazione e senza esaminare specifiche difese (ripetizione dell’avviso IVA rispetto a quello per imposte dirette, natura di mere omissioni contabili, pagamenti tracciabili, assenza di acquisti inerenti in capo a chi commercia nocciole, congruità del ricarico). Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi e obliterazione del materiale istruttorio, sostenendo che le lacune contabili fossero spiegabili col settore di attività e che i fornitori-contadini non avessero obbligo di versare l’IVA esposta in fattura, con conseguente insussistenza di danno erariale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato, affermando che la sentenza della CTR non era priva di motivazione né meramente apparente: pur sintetica, essa dava conto del contenuto della decisione di primo grado e delle doglianze riproposte, condividendo specificamente le ragioni della CTP e valorizzando le alterazioni contabili ammesse dalla stessa contribuente e la loro idoneità a giustificare l’accertamento di maggiori ricavi derivanti da vendite in nero. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che le circostanze dedotte non costituivano domande o eccezioni autonome ma meri argomenti difensivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; inoltre, non era stato indicato un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo profili istruttori, e comunque ricorreva una doppia conforme senza la necessaria indicazione delle diverse rationes delle due decisioni di merito. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi dovuti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia è scrutinabile come error in procedendo, ma solo se la motivazione sia davvero inesistente o meramente apparente e se vi sia un effettivo mancato esame di una domanda o eccezione autonoma.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; un richiamo sintetico alla sentenza di primo grado non integra di per sé nullità se la CTR esplicita, anche per sintesi, le ragioni della conferma.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta e autonomamente apprezzabile; non riguarda la mancata confutazione di singole argomentazioni difensive o circostanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non più il semplice difetto di sufficienza della motivazione né la rivalutazione delle prove.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta di manifesta infondatezza consente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, le sanzioni sono applicate secondo una valutazione legale tipica e non discrezionale; nella specie sono state liquidate somme ulteriori sia in favore della controparte sia in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; un motivato richiamo condivisivo alla decisione di primo grado può essere sufficiente se rende percepibili le ragioni della conferma.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione autonoma, non la mancata risposta a singoli argomenti difensivi o a circostanze fattuali che, al più, attengono alla valutazione del merito.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o lamentare la mera insufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta di manifesta infondatezza, la disciplina sanzionatoria dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. opera secondo un meccanismo legale tipizzato, non subordinato a una valutazione discrezionale della Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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