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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43478/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato per cassazione l'ordinanza del GIP del Tribunale di Gorizia del 17/09/2018 che aveva respinto la richiesta del PM di disporre la distruzione di intercettazioni telefoniche/ambientali acquisite in un procedimento poi archiviato il 27/05/2009. Il GIP aveva motivato il rigetto osservando che l'istanza del PM era generica, non specificando quali intercettazioni dovessero essere distrutte né le ragioni concrete della loro inutilità, e che l'archiviazione non equivale di per sé a certezza di futura non rilevanza probatoria, essendo possibile la riapertura delle indagini. Il PM censurava l'ordinanza come abnorme in quanto, a suo dire, l'archiviazione renderebbe per tabulas inutili le intercettazioni e non si potrebbe basare il diniego sulla sola possibilità astratta di riapertura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha escluso che l'ordinanza del GIP fosse abnorme, sia sotto il profilo strutturale (il GIP ha esercitato i poteri attribuitigli dall'art. 269, comma 2, cpp) sia sotto il profilo funzionale (il rigetto non determina stasi del procedimento e l'ordinanza è impugnabile in cassazione). Sul piano sostanziale la Corte ha condiviso la valutazione del GIP: l'archiviazione è un dato neutro e non implica automaticamente né l'accoglimento né il rigetto dell'istanza di distruzione; l'istanza ex art. 269, comma 2, deve indicare specificamente quali registrazioni si intendono distruggere e motivare in maniera puntuale la loro non necessità ai fini del procedimento nonché le esigenze di riservatezza. In mancanza di tali specificazioni il giudice può legittimamente rigettare la domanda; la parte potrà impugnare il provvedimento o riproporre la richiesta corredandola di elementi più dettagliati. Sulla liquidazione delle spese nulla è stato disposto.

Norme richiamate

  • art. 269 cod. proc. pen., comma 2

    Disciplina la procedura incidentale per la richiesta di distruzione delle registrazioni intercettive; richiede la fissazione di udienza camerale con contraddittorio e attribuisce al Giudice che ha autorizzato/convalidato l'intercettazione il potere di accogliere o rigettare la richiesta dopo valutazione comparata delle esigenze probatorie e di riservatezza.

  • art. 269 cod. proc. pen., comma 1

    Stabilisce il criterio della necessaria utilità delle registrazioni per il procedimento che giustifica la loro conservazione; la valutazione della permanenza di tale requisito rientra nella fase camerale prevista dal comma 2.

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 7

    Consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio cui partecipano le parti, assicurando l'impugnabilità del provvedimento e impedendo che il rigetto determini una stasi processuale irreversibile.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 463 del 30/12/1994

    Richiamata come principio di riferimento in tema di conservazione/distruzione delle intercettazioni e bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alle spese processuali; dalla sentenza è derivata la decisione di non disporre nulla sulle spese stanti la pacificazione della materia.

Massime di principio

  • L'istanza di distruzione delle intercettazioni ex art. 269, comma 2, deve indicare con precisione quali registrazioni sono oggetto della domanda e fornire motivazioni concrete e specifiche circa la loro non necessità per il procedimento in cui furono acquisite.
  • L'archiviazione del procedimento non determina automaticamente l'inutilità delle intercettazioni: è un dato neutro che non esclude la possibilità di futura riapertura e non può, di per sé, essere l'unico fondamento dell'accoglimento o del rigetto della richiesta.
  • Il giudice titolare del procedimento di camera di consiglio ha il potere di bilanciare le esigenze pubblicistiche d'uso probatorio con il diritto alla riservatezza; può rigettare una richiesta generica senza determinare stasi procedurale, e la decisione è impugnabile in cassazione.
  • In caso di rigetto è consigliabile formulare una nuova istanza più dettagliata, allegando elementi probatori e argomentazioni sulle concrete esigenze di riservatezza che giustificano la distruzione.
  • La procedura garantisce il contraddittorio: le parti devono poter esporre le ragioni opposte (utilità probatoria vs tutela della riservatezza) affinché il giudice compia una valutazione comparata e motivata.

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