Cassazione Penale, Sentenza n. 10698/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., deducendo: 1) violazione di legge e difetto di correlazione tra sentenza e richiesta di patteggiamento; mancata motivazione sulla confisca dei beni in sequestro (rapporti finanziari, immobili, quote societarie, motoveicolo), con contestazione della congruità rispetto ai profitti del reato; 2) mancata motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. e sulla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che la confisca era stata espressamente oggetto dell'accordo (atto difensori 22/05/2023) e che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei limiti e per le ragioni previste dall'art. 448, comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Ne consegue che non è proponibile ricorso per vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla confisca concordata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende di €3.000,00 e alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento è il provvedimento impugnabile nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinamento.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
«Il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Restringe l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati; impedisce di impugnare vizi di motivazione non rientranti in tali fattispecie quando la misura (es. confisca) è oggetto dell'accordo.
art. 129 c.p.p.
Prevede cause di estinzione del reato o di non punibilità/proscioglimento; la mancata valutazione di tali cause può essere dedotta ma, in caso di patteggiamento, rileva nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis.
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di annullamento per vizio di motivazione nella disciplina generale del giudizio di cassazione; tuttavia, la possibilità di invocarlo è limitata nelle sentenze di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis.
art. 111, comma 7 Cost.
Garantisce il diritto al giudice imparziale e al rispetto dei principi di legalità: la Corte ricorda che l'illegalità della misura di sicurezza (es. confisca) può costituire motivo di ricorso rilevante ma entro i limiti normativamente previsti.
art. 616 c.p.p.
Consente l'imposizione di condanne al pagamento a favore della cassa delle ammende e delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla motivazione dell'impugnazione in cassazione per sentenze di patteggiamento (richiamato per i limiti di deduzione dei motivi).
Massime di principio
- Se nel patteggiamento l'imputato ha espressamente concordato la confisca, la contestazione della mancata motivazione sulla confisca è, di norma, inammissibile in Cassazione per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento è ammesso solo per gli specifici motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza; questioni di motivazione generica (es. omessa valutazione di circostanze o cause di proscioglimento) sono in genere escluse se rientranti nei limiti dell'accordo.
- Per impugnare la confisca in sede di legittimità occorre dimostrare che la confisca non faceva parte dell'accordo o che sussiste un'illegalità della misura non sanata dall'accordo; altrimenti la Corte la riterrà concordata e il vizio di motivazione non è reclamabile.
- Quando si propone ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento, è fondamentale circoscrivere i motivi alle categorie ammesse dall'art. 448, comma 2-bis; deduzioni estranee a tali categorie rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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