Cassazione Civile, Ordinanza n. 03865/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello disapplicativo presentata da una società per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, con riferimento all’anno d’imposta 2012. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario della società, affermando che il diniego non fosse autonomamente impugnabile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 1 e 8, comma 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, in relazione all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, sostenendo che il diniego di disapplicazione fosse un atto impugnabile e che la disciplina sopravvenuta sull’interpello non potesse escluderne retroattivamente l’ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente. Ha affermato che il provvedimento dell’Amministrazione costituisce un diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive e, come tale, è autonomamente impugnabile, anche se non è espressamente incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre escluso che l’art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015 possa valere in senso interpretativo o retroattivo per negare l’impugnabilità del diniego relativo all’interpello disapplicativo. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini le questioni di merito rimaste assorbite e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale e sostanziale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma può essere letta estensivamente per consentire l’impugnazione di atti che rendano nota al contribuente una pretesa tributaria ben individuata.
art. 1 d.lgs. n. 156 del 2015
È invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell’interpello, ma non è valorizzato dalla Corte come norma ostativa all’impugnazione del diniego nel caso concreto.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 156 del 2015
Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi, che esclude un effetto retroattivo impeditivo dell’impugnabilità.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Il diniego del Direttore regionale delle entrate di disapplicazione delle norme antielusive ex art. 37-bis è qualificato come atto impugnabile dal contribuente.
art. 30 legge n. 724 del 1994
È richiamato come disciplina antielusiva delle società di comodo/non operative, applicata nel caso alle società in perdita sistematica.
art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla legge n. 148 del 2011
Individua, ratione temporis, la disciplina delle società in perdita sistematica oggetto della richiesta di disapplicazione.
art. 11, comma 2, legge n. 212 del 2000
La Corte precisa che la disciplina dell’art. 6 d.lgs. n. 156 del 2015 riguarda le risposte alle istanze di interpello di cui a tale disposizione, ma non impedisce di impugnare il diniego disapplicativo nel regime previgente.
art. 24 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale come fondamento costituzionale dell’interpretazione estensiva dell’impugnabilità.
art. 53 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale come fondamento costituzionale della tutela del contribuente nel contenzioso tributario.
art. 97 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale come ulteriore base costituzionale dell’interpretazione estensiva dell’impugnabilità.
art. 100 c.p.c.
Il contribuente è ritenuto portatore di un interesse ad agire per ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione rispetto alla pretesa fiscale.
art. 6 d.lgs. n. 156 del 2015
La Corte afferma che la norma non ha portata interpretativa né efficacia retroattiva e regola solo per il futuro l’impugnabilità delle risposte all’interpello.
Massime di principio
- Il diniego definitivo di disapplicazione di una norma antielusiva, pur non essendo espressamente elencato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è autonomamente impugnabile quando comunica al contribuente una pretesa tributaria già definita nei suoi presupposti fattuali e giuridici.
- L’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativo, ma deve essere interpretato in modo estensivo e costituzionalmente orientato, in funzione della tutela giurisdizionale del contribuente.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2015 sull’interpello non si applica retroattivamente ai dinieghi di interpello disapplicativo formatisi sotto il previgente regime, salvo espressa previsione contraria.
- La risposta negativa dell’Amministrazione a un interpello disapplicativo è un atto definitivo idoneo a fondare l’interesse ad agire del contribuente, anche prima dell’emissione dell’eventuale atto impositivo successivo.
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