Cassazione Penale, Ordinanza n. 27762/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato per violazione della prescrizione imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli vietava di esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore e guardiamacchine in aree pubbliche o aperte al pubblico. La condotta era stata ritenuta riconducibile all'attività di parcheggiatore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che mancasse la prova dell'elemento oggettivo del reato, in particolare della onerosità della condotta, cioè della prova che l'attività fosse svolta dietro corrispettivo monetario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rilettura del fatto e una diversa valutazione delle prove, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre ribadito che, ai fini della fattispecie contestata, è sufficiente la riconducibilità della condotta all'attività di parcheggiatore, essendo irrilevante la mancata prova di una controprestazione monetaria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale integra il reato contestato quando la condotta sia riconducibile all'attività vietata dalla misura di prevenzione.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma richiamata in relazione al divieto di esercitare l'attività di parcheggiatore e guardiamacchine in aree pubbliche o aperte al pubblico senza autorizzazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché la sostituzione della valutazione del merito con una diversa ricostruzione ritenuta dal ricorrente più plausibile.
- Non sono deducibili con ricorso per cassazione censure che investano la persuasività o l'adeguatezza della motivazione, ovvero che sollecitino una nuova comparazione delle risultanze probatorie, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali.
- La violazione della prescrizione che vieta l'esercizio dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine può integrare la fattispecie incriminatrice anche in assenza di prova di un effettivo pagamento, quando la condotta sia comunque chiaramente riconducibile a quell'attività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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