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Ordinanza

Ordinanza n. 5166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2546/2023.

Giustizia amministrativa202404179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2546/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli eredi hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 2546/2023. Nel corso del giudizio d’appello, con precedente ordinanza istruttoria del 7 luglio 2025, la Sezione aveva disposto una verificazione, nominando quale verificatore il presidente o commissario straordinario dell’ACI, con facoltà di delega. Il commissario straordinario aveva delegato l’incarico al conservatore del Museo nazionale dell’automobile, il quale ha successivamente rinunciato dichiarando di non possedere le specifiche competenze tecniche necessarie per rispondere ai quesiti. La questione esaminata dalla presente ordinanza riguarda quindi la prosecuzione dell’incombente istruttorio e la sostituzione dell’eventuale delegato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha confermato la nomina dell’amministratore straordinario del’ACI quale organo verificatore, rilevando che il soggetto delegante non aveva rinunciato all’incarico. Ha disposto che il commissario straordinario dell’ACI provveda prontamente a svolgere personalmente la verificazione oppure nomini un altro soggetto delegato, eventualmente scelto anche nell’ambito dell’Automotoclub storico italiano, nel rispetto dei quesiti e delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del 7 luglio 2025. Per monitorare l’esecuzione dell’incombente, ha inoltre ordinato il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una nota di aggiornamento sull’andamento della verificazione, comprensiva dell’eventuale nuova nomina e dell’accettazione del delegato. L’ordinanza non decide il merito dell’appello.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione nominando un organo quale verificatore con facoltà di delega, la rinuncia del soggetto delegato non determina automaticamente il venir meno dell’incarico conferito all’organo delegante, che resta tenuto a svolgere personalmente l’incombente o a nominare tempestivamente un nuovo delegato dotato delle competenze necessarie.
  • Il giudice amministrativo può imporre al verificatore il deposito di una relazione o nota di aggiornamento entro un termine prefissato, al fine di monitorare l’esecuzione dell’incombente istruttorio e verificare l’accettazione e l’idoneità dell’eventuale soggetto delegato.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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