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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01916/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente solleva cinque motivi: 1) omissione di motivazione da parte della Corte d'appello; 2) travisamento delle prove documentali e mancata valutazione delle prove offerte dalla difesa in relazione alla crisi della cooperativa Viadana e alla responsabilità dei committenti (in particolare Composad); 3) mancata esposizione dei criteri valutativi secondo lo standard "oltre ogni ragionevole dubbio"; 4) mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 45 c.p. (non imputabilità per crisi sopravvenuta); 5) errata applicazione dell'art. 10-ter e mancata considerazione del contemperamento tra interesse erariale e tutela occupazionale, nonché contestazione della qualificazione dell'IVA come imposta comunitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto generica la prima censura per mancata specificazione dei punti della motivazione non considerati dall'appello. Sui profili sostanziali ha confermato l'impianto motivazionale dei giudici di merito: la crisi di liquidità prolungata non esclude la responsabilità per omesso versamento dell'IVA se l'imprenditore non dimostra che la crisi non è a lui imputabile e che ha adottato tutte le iniziative idonee (anche sacrificando il patrimonio personale) per adempiere; è stata esclusa la forza maggiore e l'esimente di cui all'art. 45 c.p.; la scelta di destinare risorse al pagamento delle retribuzioni non giustifica l'omesso versamento; la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (comma 3-bis art. 13 d.lgs. 74/2000) non opera nel caso concreto poiché la crisi non è sopravvenuta ma protratta dal 2011 e gli omessi versamenti risalgono al 2014-2015. Per l'inammissibilità del ricorso il cassazionista è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con riferimento anche all'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017). La condanna di merito è di fatto confermata.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice del reato di omesso versamento IVA. La Corte interpreta che il dolo generico sussiste anche quando l'omesso versamento derivi dal mancato incasso per inadempimento di terzi, salvo che l'imprenditore dimostri la non imputabilità della crisi e di aver adottato tutte le iniziative idonee per adempiere.

  • art. 45 cod. pen.

    Esimente della non imputabilità per causa che esclude la colpevolezza. La Corte richiede che la crisi sia non imputabile, sopravvenuta e tale da rendere impossibile l'adempimento per cause al di fuori del controllo dell'imprenditore; difficoltà economiche ordinarie non sono idonee a integrare l'esimente.

  • artt. 192 e 234 cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali sulla valutazione e produzione delle prove documentali. La Corte ritiene che le doglianze sulla valutazione documentale siano, in concreto, una richiesta di riconsiderazione del merito non consentita in sede di legittimità se i giudici di merito hanno motivato coerentemente.

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (modifica art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, comma 3-bis)

    i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

    Introdotta una causa di non punibilità quando la crisi di liquidità sia sopravvenuta e non imputabile e siano state esperite tutte le azioni idonee. La Corte osserva che la norma non si applica se la crisi non è sopravvenuta ma protratta nel tempo e l'omesso versamento precede la sopravvenienza.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà prevista dalla L. n. 103/2017 di aumentare la sanzione.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata determinando l'ammenda in euro tremila.

  • art. 2777 e art. 2778 cod. civ.

    Richiamati per spiegare che il criterio di preferenza dei crediti del lavoro rispetto ai crediti erariali opera solo in ambito delle procedure esecutive e concorsuali, non potendo giustificare in altro contesto penale l'omesso versamento.

Massime di principio

  • La crisi di liquidità dell'impresa non esclude automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento dell'IVA: l'esimente opera solo se la crisi è non imputabile all'imprenditore, sopravvenuta e se sono state adottate tutte le misure idonee per adempiere, anche a costo di sacrifici patrimoniali.
  • Il mancato incasso dei crediti a causa dell'inadempimento di terzi rientra nell'ordinario rischio d'impresa e, di norma, non esclude il dolo richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 salvo prova contraria puntuale e documentata.
  • La destinazione delle somme riscosse al pagamento degli stipendi o ad altre esigenze di continuità aziendale non giustifica l'omesso versamento: l'ordine di preferenza tra crediti non trova applicazione in sede penale al di fuori delle procedure concorsuali.
  • Per invocare la forza maggiore o la non imputabilità occorre dimostrare un evento imponderabile, imprevedibile e inevitabile che abbia reso ineluttabile l'omesso pagamento; difficoltà economiche prevedibili o prolungate non soddisfano questo requisito.
  • Nel ricorso per cassazione occorre specificare e correlare chiaramente le censure con i punti della motivazione del giudice di merito: motivazioni generiche o richieste di riconsiderazione del merito sono inammissibili.
  • La modifica normativa del 2024 (d.lgs. n. 87/2024) introduce ipotesi di non punibilità per crisi non imputabili e sopravvenute, ma la sua applicazione richiede il rispetto dei presupposti soggettivi e cronologici indicati dalla norma.

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