Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03262/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente bancaria a ottenere, per gli anni 2011 e 2012, il premio aziendale di rendimento (PAR) previsto dall'art. 44 del CCNL 12.2.2005 per il personale delle imprese creditizie e dall'art. 24 del contratto integrativo aziendale del 3.3.2006. La dipendente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del premio; la banca aveva proposto opposizione, respinta dal tribunale, e poi aveva impugnato senza successo davanti alla corte d'appello. In cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 44 CCNL e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che il premio non fosse dovuto automaticamente per il solo fatto che fosse previsto in bilancio un impegno di spesa, ma fosse subordinato al raggiungimento di obiettivi specifici fissati discrezionalmente dalla banca, obiettivi che per il 2011 non sarebbero stati raggiunti. Ha inoltre contestato che la mancata attivazione della procedura informativa/sindacale potesse essere considerata decisiva, poiché la norma collettiva prevedeva solo obblighi di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e non un obbligo per la banca di erogare il premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto il motivo unico e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Ha rilevato che la decisione di merito non aveva correttamente applicato il criterio letterale e sistematico nell'interpretazione delle fonti collettive, trascurando che l'istituzione del premio aziendale di rendimento è rimessa alla scelta unilaterale e discrezionale dell'impresa, la quale stabilisce ammontare, criteri di attribuzione e tempi di pagamento, nel rispetto di oggettività, trasparenza e degli obblighi informativi e di consultazione con le OO.SS. La Corte ha quindi rinviato la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 44 CCNL 12.2.2005

    disciplina il premio aziendale di rendimento come emolumento rimesso alla previsione dell'impresa, che ne determina ammontare, criteri di attribuzione e tempi di pagamento in relazione a prefissati obiettivi specifici, nel rispetto di oggettività, trasparenza e degli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

  • art. 24 CIA 3.3.2006

    va interpretato in coordinamento con la disciplina nazionale e non in modo isolato; costituisce strumento attuativo delle previsioni collettive di livello superiore.

  • art. 1362 c.c.

    impone di partire dal senso letterale delle parole; la sentenza di merito è censurata per non aver svolto una puntuale analisi testuale della clausola collettiva.

  • art. 1363 c.c.

    richiede l'interpretazione sistematica delle clausole, coordinando le previsioni del CCNL con quelle del contratto integrativo aziendale.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, ma non è il fulcro della ratio decidendi accolta dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e canoni ermeneutici contrattuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare ai precedenti della Corte e ribadire il principio di fedeltà al precedente nomofilattico.

  • art. 123-ter T.U.F.

    la relazione sulla remunerazione è stata considerata dalla corte di merito, ma la Cassazione non ne fa il fondamento decisivo della propria soluzione.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole collettive deve muovere anzitutto dal dato letterale, che non può essere superato da letture sistematiche o teleologiche se il testo è chiaro.
  • Quando una fonte collettiva attribuisce all'impresa la facoltà di istituire un premio e di determinarne criteri e tempi, il diritto del lavoratore sorge solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla stessa fonte, non per il solo fatto dell'inserimento del costo in bilancio.
  • Le clausole del contratto integrativo aziendale vanno lette come attuazione coordinata della disciplina nazionale di categoria, evitando interpretazioni isolate o disallineate rispetto al testo del CCNL.
  • La mancata attivazione della procedura di informazione e consultazione sindacale non è di per sé sufficiente a trasformare un emolumento facoltativo in un obbligo generalizzato di pagamento, se la norma collettiva conserva all'impresa il potere di decidere sull'istituzione e sull'erogazione del premio.
  • Il giudice di merito che non esamini puntualmente il tenore letterale della clausola collettiva e ne tralasci il coordinamento interno incorre in violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.