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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2264 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Opposizione - Sottoscrizione funzionario - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità o invalidità della cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente o dell'esattore, sostenendo che l'assenza della firma impedisse di imputare validamente l'atto all'autorità emanante.

La decisione

L'opposizione è stata respinta. La mancata sottoscrizione non determina l'invalidità della cartella quando non vi siano dubbi sulla sua riferibilità all'autorità da cui proviene. L'autografia è requisito essenziale solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge. L'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 richiede che la cartella sia predisposta secondo il modello ministeriale, il quale non prevede la firma dell'esattore, ma soltanto la relativa intestazione. Il principio è conforme a Cass. n. 26053/2015.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale. Poiché tale modello non richiede la sottoscrizione dell'esattore, la sua mancanza non comporta di per sé la nullità dell'atto, purché la cartella sia chiaramente riferibile all'autorità competente.

Massime di principio

  • L'assenza della firma su un atto amministrativo o tributario non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se la legge imponga espressamente la sottoscrizione come requisito essenziale.
  • Per le cartelle di pagamento, è decisiva la conformità al modello ministeriale previsto dalla legge, non la presenza della firma materiale dell'agente della riscossione.
  • Se l'atto identifica chiaramente l'autorità emanante e la sua provenienza non è concretamente dubbia, la mancanza della sottoscrizione tende a essere considerata irrilevante.
  • La contestazione della cartella non può fondarsi sulla sola assenza della firma, ma deve evidenziare anche un'incertezza concreta sulla provenienza dell'atto o una violazione di specifici requisiti normativi.

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