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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19636/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo per diritti doganali emesso a seguito di controllo successivo su una bolletta doganale relativa all’importazione di merci dichiarate in esenzione, originarie e provenienti dal Bangladesh. In sede di controllo a posteriori era stata accertata la non veridicità e non validità del certificato FORM A, con conseguente revoca del regime preferenziale e recupero dei dazi non riscossi. La società aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla pretesa violazione delle garanzie difensive, non provata la spettanza dell’agevolazione, non decisiva la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante e insussistenti i presupposti dell’art. 220, par. 2, lett. b, CDC. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., assumendo che, emersi indizi di reato, la revisione doganale avrebbe dovuto rispettare le garanzie difensive del procedimento penale; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore percettivo della CTR nel leggere la sentenza penale di assoluzione; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere la CTR apprezzato liberamente quella sentenza come elemento probatorio; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 220, par. 2, lett. b, CDC, sostenendo che vi fosse stato un errore attivo dell’autorità doganale idoneo a fondare buona fede e legittimo affidamento del contribuente, con conseguente preclusione del recupero a posteriori dei dazi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, che nel giudizio tributario operino le garanzie difensive del processo penale invocate dalla società, ribadendo la netta distinzione tra i due giudizi e la possibilità, nel processo tributario, di utilizzare anche elementi indiziari acquisiti irritualmente, salvo i limiti specifici previsti dalla legge tributaria o quelli relativi a diritti fondamentali costituzionali. Ha poi ritenuto inammissibili, oltre che infondati, i motivi sulla sentenza penale: la doglianza non riguardava un errore di percezione su prove inesistenti, ma mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito, attività preclusa in cassazione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che, in materia doganale, il recupero a posteriori dei dazi è la regola quando il certificato di origine/provenienza risulti falso o inattendibile; la deroga dell’art. 220, par. 2, lett. b, CDC richiede cumulativamente un errore delle autorità competenti, la non riconoscibilità dell’errore da parte di un debitore in buona fede e l’osservanza di tutte le prescrizioni dichiarative. Nella specie non era configurabile né un errore attivo delle autorità doganali né una buona fede idonea a escludere il recupero, anche perché sull’importatore grava un dovere di diligenza qualificata nel verificare l’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Le garanzie del codice di procedura penale richiamate dalla norma operano ai fini dell'applicazione della legge penale; non si estendono automaticamente al giudizio tributario di accertamento e riscossione.

  • art. 191 c.p.p.

    le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate

    Nel processo tributario non esiste una regola generale di inutilizzabilità analoga a quella processuale penale, salvo specifiche previsioni o la lesione di diritti fondamentali costituzionali.

  • art. 115 c.p.c.

    L'errore censurabile in cassazione richiede l'utilizzazione di prove inesistenti o con contenuto oggettivamente diverso; non basta contestare la scelta valutativa del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa doganale, inclusi i presupposti dell'errore dell'autorità e della buona fede, grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non possono essere invocate per sovvertire la valutazione di merito quando manchi la prova dei presupposti del regime preferenziale o della deroga al recupero a posteriori.

  • art. 220, § 2, lett. b), CDC

    La deroga al recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore delle autorità competenti, non riconoscibilità dell'errore da parte dell'importatore diligente e osservanza delle prescrizioni doganali.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    All'importatore professionale è richiesta una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'eventuale emersione di indizi di reato nel corso delle verifiche non impone, di per sé, l'applicazione delle garanzie probatorie del processo penale: resta ferma la distinta autonomia dei due giudizi e la possibilità di utilizzare elementi indiziari ai fini fiscali, salvo specifiche inutilizzabilità previste dall'ordinamento tributario o la compromissione di diritti fondamentali.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti o abbia attribuito a un mezzo di prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale; non può essere usata per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una rivalutazione del merito in cassazione.
  • In materia di dazi doganali, il recupero a posteriori costituisce la regola quando il certificato preferenziale di origine o provenienza risulti falso o inattendibile; la deroga prevista dall'art. 220, § 2, lett. b), CDC opera solo se ricorrono insieme l'errore dell'autorità competente, la non riconoscibilità dell'errore con l'ordinaria diligenza professionale e il rispetto delle formalità doganali da parte dell'importatore.
  • La buona fede dell'importatore non può essere invocata in modo automatico per neutralizzare il recupero dei dazi: l'operatore professionale deve dimostrare di avere agito con diligenza qualificata e di avere verificato, per quanto esigibile, l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore e poste a fondamento del regime preferenziale.
  • Ai fini della deroga al recupero a posteriori, non basta allegare una mera inerzia o scarsa vigilanza dell'amministrazione doganale: occorre un errore attivo delle autorità competenti, idoneo a ingenerare affidamento tutelabile nel debitore, mentre il semplice mancato rilevamento iniziale delle irregolarità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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