Cassazione Penale, Ordinanza n. 19536/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del 3 novembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che aveva rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 47 ord. penit., lamentando in sostanza un vizio di motivazione e una contraddittorietà della decisione, sostenendo che il diniego delle misure alternative non fosse adeguatamente giustificato. La Corte rileva però che le censure sono formulate in fatto, quindi non consentite in sede di legittimità, e comunque riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza con motivazione ritenuta congrua. L'ordinanza impugnata aveva valorizzato: la necessità di un percorso di inclusione sociale e di rivisitazione critica dei reati commessi; l'importanza di una valida attività lavorativa, purché coerente con la rieducazione; il comportamento serbato durante l'espiazione; la lunga residua pena; l'assenza di elementi significativi di revisione critica; la mancata sperimentazione di un permesso premio; l'inopportunità, in un'ottica di gradualità trattamentale, di anticipare misure alternative; e il fatto che un impegno di volontariato limitato non offrisse sufficienti garanzie rispetto al rispetto delle prescrizioni e al contenimento della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché attinenti al merito/fatto e, comunque, manifestamente infondate, oltre che dirette contro una motivazione già logicamente e giuridicamente adeguata del Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
È richiamato come norma evocata dal ricorrente a sostegno della domanda di affidamento in prova al servizio sociale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure che la investono perché formulate in fatto e manifestamente infondate.
art. 616 c.p.p.
Viene applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00 in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o nella mera contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza.
- Il diniego delle misure alternative alla detenzione è legittimamente fondato su una valutazione prognostica della residua pericolosità sociale, della capacità del condannato di intraprendere un serio percorso di revisione critica e della concreta idoneità del progetto trattamentale a garantire il rispetto delle prescrizioni.
- Nel valutare affidamento in prova e semilibertà il giudice può valorizzare il principio di gradualità del percorso trattamentale, la presenza di un residuo pena significativo, l'assenza di sperimentazioni progressive come i permessi premio e l'inadeguatezza di un'attività esterna troppo limitata a rassicurare sulla tenuta del beneficio.
- La corretta e coerente motivazione del tribunale di sorveglianza che escluda l'idoneità della misura alternativa e la persistenza di una pericolosità sociale non è sindacabile in cassazione se le doglianze del ricorrente si limitano a contrapporre una diversa valutazione del merito.
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