Sentenza n. 244/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Presidente e dell’Amministratore Delegato della -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 30 settembre 2025, recante la revoca immediata dell’assegnazione in concessione dello spazio commerciale -OMISSIS- in favore della ricorrente e la conseguente immediata sospensione permanente da ogni attività all’interno del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca immediata della concessione dello spazio commerciale, sospensione permanente dalle attività, interdizione dall’accesso, disattivazione delle tessere, sgombero e recupero del credito
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l’ente gestore le aveva applicato una misura espulsiva e ulteriori conseguenze pregiudizievoli, in ragione di condotte lavoristiche e retributive attribuite a un suo socio e divulgate in un servizio televisivo nazionale. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 689/1981, lamentando la genericità degli addebiti, l’impossibilità di comprendere perché la società fosse chiamata a rispondere dell’operato di un semplice socio, nonché il difetto di istruttoria. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 12, 39 e 43 del Regolamento del Mercato e degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990, per mancata contestazione preventiva degli addebiti e mancata concessione di un termine per presentare osservazioni e difese. L’ente resistente ha sostenuto la natura pubblicistica dell’attività svolta, la gravità e la pubblica ammissione delle condotte attribuite al socio e la necessità di tutelare l’immagine e il decoro del mercato. La ricorrente aveva anche chiesto il rinvio della trattazione per la connessione con un separato giudizio relativo alla successiva ratifica del provvedimento; tale richiesta è stata respinta per assenza di un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento è stato annullato. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo perché l’ente gestore aveva imputato direttamente alla società le condotte di un soggetto che risultava titolare del 50% delle quote, ma non socio di maggioranza, senza provare l’esercizio di poteri speciali, di controllo, di gestione di fatto, di ingerenza o di influenza sulla società al momento dei fatti. Il precedente incarico di legale rappresentante e la contiguità degli spazi commerciali sono stati ritenuti elementi neutri e inidonei a dimostrare una responsabilità della società. Tale imputazione è stata giudicata incompatibile con l’autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società e con il Regolamento del Mercato, che non prevede la corresponsabilizzazione della società per l’operato dei semplici soci e collega determinate misure a condanne o rinvii a giudizio riguardanti il titolare o il legale rappresentante. Il TAR ha inoltre accolto il secondo motivo. Dalle disposizioni regolamentari risultava inderogabile, per le sanzioni espulsive o comunque aventi effetti definitivi, la previa comunicazione dell’avvio della procedura, la contestazione degli addebiti, la concessione di dieci giorni per le osservazioni e la possibilità di audizione davanti alla Commissione di Disciplina. L’ente gestore aveva invece adottato direttamente la revoca senza instaurare alcun contraddittorio. La violazione non riguardava soltanto le garanzie partecipative previste dal regolamento e dalla l. n. 241/1990, ma anche il diritto costituzionale di difesa e il diritto al giusto processo ex art. 6 CEDU, considerato il carattere punitivo, afflittivo e sostanzialmente espulsivo della misura. La gravità delle condotte contestate non consentiva di derogare al contraddittorio, anche perché l’apporto difensivo dell’interessata avrebbe potuto incidere sull’accertamento dei fatti e sulla scelta della sanzione, da graduare secondo proporzionalità e gradualità. Il TAR ha condannato l’ente gestore al pagamento di 3.000 euro di spese legali, oltre oneri di legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
Il rinvio della causa richiede un caso eccezionale; la connessione con altro giudizio, quando il giudizio pendente può essere definito autonomamente e la decisione è destinata a riverberarsi sull’altro, non costituisce di per sé una ragione sufficiente.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento sanzionatorio deve consentire di comprendere gli addebiti e i presupposti dell’imputazione della responsabilità.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990
Le garanzie di partecipazione e di contraddittorio procedimentale trovano applicazione nell’esercizio di un potere amministrativo sanzionatorio, salvo deroghe non ravvisabili per le misure espulsive.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa impedisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa punitiva senza previa conoscenza degli addebiti e senza un congruo termine per replicare.
art. 117, comma 1, Cost.
Rileva quale fondamento della considerazione delle garanzie CEDU, in quanto norme interposte, nel regime costituzionale delle sanzioni amministrative afflittive.
art. 6 CEDU
Le garanzie del giusto processo sono applicabili a sanzioni amministrative sostanzialmente penali secondo natura, funzione e gravità della misura, valutate anche tramite i criteri Engel.
art. 3 l. n. 689/1981
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’imputazione della responsabilità, ma il giudice decide principalmente sulla base dell’autonomia della società e delle disposizioni regolamentari.
artt. 12, 39 e 43 del Regolamento di Gestione del Mercato
Per le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d), la Commissione di Disciplina comunichi all'interessato l'avvio della procedura, dandogli termine di giorni dieci per far pervenire le proprie osservazioni; tale misura è disposta dalla Commissione di Disciplina che deve contestare preventivamente al titolare i motivi del provvedimento. L'interessato può far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla contestazione.
Le sanzioni sospensive a tempo indeterminato e revocatorie, nonché le misure aventi effetti espulsivi, richiedono contestazione preventiva, termine di dieci giorni per le osservazioni e possibilità di audizione; tali adempimenti sono indefettibili anche in presenza di esigenze di urgenza, quando si applica una misura espulsiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti e dei soggetti coinvolti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, la mera titolarità di una partecipazione sociale, anche rilevante ma non maggioritaria, non consente di imputare automaticamente alla società le condotte personali del socio. L’amministrazione deve dimostrare l’attualità e l’effettività di poteri di gestione, controllo, ingerenza o influenza sulla società, salvo una specifica base normativa o regolamentare che preveda diversamente.
- Quando un ente gestore esercita un potere autoritativo e applica una sanzione amministrativa non pecuniaria con funzione punitiva e effetti espulsivi, sono applicabili le garanzie del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa, comprese la previa contestazione degli addebiti, la concessione di un termine congruo per le osservazioni e la possibilità di audizione.
- La violazione del nucleo essenziale del contraddittorio endoprocedimentale — conoscenza preventiva dell’addebito, possibilità di controdedurre e valutazione delle difese — comporta l’illegittimità della sanzione e il suo annullamento, senza che la gravità o la notorietà dei fatti contestati possa giustificare, di per sé, l’omissione delle garanzie partecipative.
- Le misure sanzionatorie aventi natura sostanzialmente penale secondo la funzione punitiva-deterrente e la gravità del sacrificio imposto devono rispettare le garanzie del giusto processo previste dall’art. 6 CEDU, tra cui il diritto dell’interessato a conoscere gli addebiti e a disporre di un tempo adeguato per difendersi.
- Quando la disciplina attribuisce all’amministrazione una scelta tra misure sanzionatorie diverse e non impone automaticamente la sanzione espulsiva, l’esercizio del potere deve essere preceduto dal contraddittorio e deve rispettare i criteri di proporzionalità e gradualità, considerando le circostanze del fatto, la posizione dell’interessato, gli eventuali precedenti e le condotte successive.
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