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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37355/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame che aveva confermato in gran parte le misure cautelari disposte dal GIP. Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che l'uso di espressioni tipicamente mafiose nelle intercettazioni non sia sufficiente a fondare l'aggravante; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'essere "l'associazione armata", lamentando l'assenza di elementi chiari e concordanti che dimostrino che le armi fossero messe a disposizione della consorteria (dalle intercettazioni emergerebbe solo l'acquisto per uso personale); 3) violazioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, deducendo irrelevanza dei precedenti e dei fatti alla luce del tempo trascorso, il periodo di detenzione già scontato, la successiva attività lavorativa stabile e la buona condotta durante gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: per i primi due motivi manca l'interesse ad impugnare perché l'esclusione delle aggravanti non produrrebbe alcuna utilità concreta nella fase cautelare (non incidendo sulla legittimità o sulla natura della misura), e pertanto il mezzo impugnatorio non è idoneo a creare una situazione processualmente più favorevole; il terzo motivo è ritenuto generico e non confronta in modo specifico la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale è ritenuta stringente e persuasiva, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente valorizzato gravità dei fatti, ruolo del ricorrente, precedenti, e l'insufficienza di elementi per ritenere attendibile l'affidabilità necessaria per misure meno afflittive. Conseguenze: rigetto per inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sul metodo mafioso: la relativa contestazione è stata oggetto di impugnazione, ma la Corte ricorda che la verifica di circostanze aggravanti nel processo cautelare non sempre dà interesse ad impugnare se la loro esclusione non muta la situazione cautelare

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la gravità indiziaria rispetto a tali reati è stata ritenuta sussistente; inoltre la presenza di tali fattispecie comporta presunzioni e regimi cautelari che limitano l'interesse a contestare singole aggravanti

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Principio dell'interesse ad impugnare: l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a produrre una utilità concreta e attuale per l'impugnante; applicato per escludere l'utilità di contestare aggravanti che non incidono sulla misura cautelare

  • art. 275 c.p.p.

    Riferimento alla presunzione relativa (menzionata nel testo): la Corte indica che rispetto ad alcune contestazioni (es. reati previsti dal DPR 309/1990) operano presunzioni che influenzano la valutazione dell'interesse all'impugnazione

  • artt. 278 e 280 c.p.p.

    Norme richiamate in ordine agli effetti che alcune circostanze aggravanti possono avere sul calcolo della pena edittale e sulla competenza; la Corte osserva che solo quando le aggravanti incidano su tali profili può sussistere interesse a impugnare

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamata come esempio di particolare presunzione derivante da circostanze aggravanti; la Corte segnala che aggravanti che determinano effetti processuali speciali possono giustificare impugnazioni cautelari

Massime di principio

  • In sede cautelare l'impugnazione è ammissibile solo se l'eliminazione della circostanza dedotta produce una utilità concreta e attuale per l'impugnante (interesse concreto all'impugnazione).
  • Contestare singole aggravanti non è di per sé idoneo a fondare l'impugnazione cautelare: occorre dimostrare che la rimozione dell'aggravante incide sulla misura o su profili decisivi (pena edittale, competenza, presunzioni speciali).
  • I giudizi cautelari non devono anticipare il merito: i motivi che riguardano la valutazione della prova o questioni di merito rischiano di essere considerati generici o inammissibili se non collegati agli 'an' o 'quomodo' della misura cautelare.
  • Le censure devono confrontarsi specificamente e punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o non sviluppate sono destinate a fallire.
  • Per rendere efficace un ricorso contro misure cautelari è necessario documentare elementi concreti che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) o che dimostrino un collegamento diretto tra l'aggravante impugnata e la legittimità della misura.

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