Sentenza n. 303/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina n. 542/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 09.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3202/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.09.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.11.2025 (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina che aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivi euro 2.000 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e notificata all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza aveva imposto al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi euro 2.000. La ricorrente ha chiesto sia l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato sia la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile e non ha fornito elementi ostativi né dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto in base alla sentenza passata in giudicato. Ha assegnato all'amministrazione sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione, per eseguire il giudicato. In caso di persistente inadempimento, ha previsto l'intervento sostitutivo, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o di un funzionario delegato, individuato quale commissario ad acta. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua, per ragioni di equità sostanziale, l'applicazione della sanzione pecuniaria al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione derivante dal provvedimento giurisdizionale, considerate la grande quantità di contenziosi analoghi gravanti sul Ministero e le difficoltà della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo
La disposizione consente la fissazione di un'astreinte su richiesta di parte, ma la esclude quando l'applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrata l'iniquità manifesta in ragione della mole di contenziosi analoghi e delle difficoltà della finanza pubblica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza all'amministrazione e alla decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo ad assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e a disporre, per il caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, anche individuato già nella sentenza.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta in via condizionata, prevedendo che il commissario intervenga soltanto allo spirare del termine assegnato all'amministrazione e su sollecitazione della parte interessata.
- La fissazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può respingerla quando, alla luce delle circostanze concrete, la sanzione per il ritardo risulti manifestamente iniqua.
- Nel valutare la manifesta iniquità dell'astreinte possono assumere rilievo, secondo la decisione, la particolare diffusione di contenziosi analoghi a carico dell'amministrazione obbligata e le difficoltà della finanza pubblica.
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