Cassazione Civile, Sentenza n. 2700/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riconosciuto efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione resa nel dibattimento contro Paolo Dazzi (relativa all'allegata falsità del contratto n. 25/1990) estendendo tale efficacia anche nei confronti della Repubblica dell'Iraq e delle società cessionarie del credito (Server Plus ed Eurocrediti), nonostante la Repubblica dell'Iraq avesse revocato la propria costituzione di parte civile nel processo penale prima del dibattimento. I ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 654 e 82 c.p.p. e norme processuali civili, sostenendo che la revoca della costituzione di parte civile e la mancata partecipazione effettiva al dibattimento impediscono che la sentenza penale produca effetti vincolanti nel giudizio civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo che l'art. 654 c.p.p. richiede la persistenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del dibattimento perché la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile. Ha quindi affermato che la revoca della costituzione di parte civile nel corso del dibattimento preclude l'operatività dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile intrapreso successivamente, anche nei confronti dell'imputato. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai punti accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 654 cod. proc. pen.
Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale...
L'efficacia di giudicato prevista dall'art. 654 c.p.p. è un'eccezione alla separazione dei rami di giurisdizione e si applica solo se la parte civile ha partecipato effettivamente per tutta la durata del dibattimento; la mera costituzione poi revocata non è sufficiente
art. 82 cod. proc. pen.
La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento... La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
La revoca è un negozio processuale che fa venir meno la qualità di parte nel processo penale e determina l'esodo dell'azione civile nella sede propria; la revoca efficace nel dibattimento comporta che la parte non abbia partecipato in modo tale da rendere opponibile il giudicato penale
art. 651-652 cod. proc. pen.
riferimenti normativi agli effetti della sentenza penale nei giudizi civili di risarcimento (art. 652) e alla distinzione soggettiva per la opponibilità del giudicato
Norme correlate che mostrano la differenziazione nei casi in cui il giudicato penale può essere opposto a terzi o limitato ai soggetti che hanno partecipato al processo penale
art. 395 e 396 cod. proc. civ.
Revocazione per sentenze pronunciate in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza (art. 395, n.2) e disciplina della revocazione quando i fatti emergono dopo il termine per l'appello (art. 396)
La revocazione è rimedio straordinario; la possibilità di chiedere revocazione per falsità richiede che la falsità sia stata riconosciuta o dichiarata dopo la sentenza e che il giudicato sia stato formato in un giudizio al quale abbiano partecipato le stesse parti
art. 83 - 84 cod. proc. pen.
rilevanza della costituzione e dell'intervento della parte civile nel processo penale
Sottolineano che l'efficacia del giudicato penale riguarda l'imputato, la parte civile e il responsabile civile che si siano costituiti o siano intervenuti; la partecipazione effettiva è elemento centrale per l'opponibilità
art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c.
norme processuali civili citate in rapporto ai motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione)
Riferimenti procedurali usati per censurare la decisione di merito sull'applicabilità del giudicato penale e sulla corretta valutazione dell'interesse degli attori
Massime di principio
- L'efficacia di giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p. è limitata alle parti che hanno partecipato effettivamente al dibattimento: una costituzione di parte civile poi revocata prima o durante il dibattimento impedisce che la sentenza penale vincoli quella parte nel successivo giudizio civile.
- La revoca della costituzione di parte civile è un atto che fa venir meno la posizione processuale nel penale e trasferisce la tutela nella sede civile; il legislatore ha inteso favorire tale esodo evitando che decisioni penali vincolino chi non ha potuto esercitare pienamente la propria difesa nel dibattimento.
- L'efficacia del giudicato penale vale solo per fatti materiali accertati positivamente nel dibattimento; un'assoluzione motivata da insufficienza di prove non produce automaticamente effetti preclusivi nel civile.
- Quando un controricorso è meramente adesivo al ricorso principale esso assume natura di ricorso incidentale adesivo e deve rispettare i termini ordinari di impugnazione; non si applicano automaticamente le regole dell'impugnazione incidentale tardiva.
- In presenza di questioni complesse che coinvolgono il rapporto tra processi penali e civili è essenziale verificare la partecipazione effettiva delle parti al dibattimento e la natura del titolo (atto positivo di accertamento materiale) prima di riconoscere efficacia vincolante al giudicato penale.
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