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Sentenza

Sentenza n. 5609/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018;

Giustizia amministrativa202301587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti decreti ministeriali e all'accordo della Conferenza Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato attuato il ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura introdotta dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, versando o affermando di avere adempiuto agli obblighi conseguenti alla riduzione al 25 per cento dell'importo di ripiano, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere perché la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, mediante provvedimento pubblicato e comunicato al TAR. Nel caso concreto non risultava depositato né comunicato alcun attestato regionale relativo al pagamento. Il giudice ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della ricorrente e la sua adesione alla procedura di definizione avessero determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, senza esame nel merito delle censure, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La definizione agevolata richiede il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento; il perfezionamento di entrambi gli adempimenti determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi agli atti di ripiano.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione della parte e la sua adesione a una procedura normativa sopravvenuta possono costituire elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'avviso dato alle parti durante l'udienza circa la diversa qualificazione dell'esito processuale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta subordina la cessazione della materia del contendere a una fattispecie complessa, la relativa declaratoria richiede la prova di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, inclusi quelli posti a carico dell'amministrazione; il solo pagamento o la sola dichiarazione della parte non sono sufficienti.
  • La mancata integrazione dei presupposti legali della cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, qualora fatti o atti univoci successivi al ricorso, anche desunti dal comportamento della parte, dimostrino che non residua un interesse concreto alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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