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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 427 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia per il diniego della detrazione IVA relativo a fatture ritenute emesse da fornitore soggettivamente inesistente (To/Te srl). La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della B spa ritenendo provata l'effettività delle operazioni e la buona fede; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che esistono elementi indizianti, ricavati dal processo verbale di constatazione e da verifiche camerali, che avrebbero dovuto mettere in allarme un imprenditore diligente (cambi di denominazione e sede, rapporti reiterati con lo stesso soggetto dominus, consegne dirette dalla fornitrice estera al cliente finale, assenza di oggettiva organizzazione commerciale stabile), e che la documentazione formale prodotta dalla società non è idonea a escludere la consapevolezza o la negligenza.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado: ha rigettato il ricorso della B spa e confermato il recupero IVA contestato. Le spese di lite sono compensate. Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito indizi attendibili di fittizietà del fornitore e che la B spa non abbia dato una prova contraria congrua, non avendo effettuato le verifiche di diligenza massima esigibile alla luce degli elementi sintomatici presenti.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 19

    Norma che disciplina il diritto alla detrazione IVA; qui è richiamata per il principio per cui la detrazione è negata se le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • Legge 212/2000 (statuto del contribuente) artt. 7, 10, 12

    Richiamate in tema di motivazione degli atti, diritti di informazione e contraddittorio. La Corte conferma che le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale si applicano agli accertamenti con accesso/ispezione, non agli accertamenti a tavolino basati su segnalazioni.

  • DPR 633/1972 art. 54 comma 4 e art. 56 commi 3 e 6

    Norme sulla motivazione degli avvisi di rettifica; usate per valutare se l'avviso conteneva adeguata specificazione dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche.

  • Legge 4/1929 art. 24

    Riferimento storico alla disciplina del contraddittorio; la decisione richiama però la giurisprudenza che limita l'applicabilità dell'obbligo al contesto degli accessi/ispezioni.

  • Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9851/2018, Cass. n. 24020/2019, Cass. n. 20002/2017 e altre pronunce

    La giurisprudenza di legittimità stabilisce il criterio di ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione può provare la fittizietà anche con presunzioni attendibili e indizi elencabili; raggiunta tale prova, il contribuente deve offrire prova contraria che dimostri la diligenza massima esigibile. La documentazione formale e le evidenze di pagamento sono di per sé non decisive.

  • Corte di Giustizia UE C-277/14 (Pupuh)

    Richiamata a supporto del principio europeo secondo cui il diritto alla detrazione è escluso quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; giustifica la necessità di valutazioni concrete e proporzionate.

  • D.lgs. 74/2000 art. 2 (richiamato)

    Citato marginalmente in riferimento a procedimento penale collegato; la decisione segnala che la pronuncia penale di non luogo a procedere non valeva a scalfire le risultanze tributarie esaminate.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può soddisfare il proprio onere probatorio anche tramite indizi e presunzioni articolate: non è richiesta la prova certa dell'inesistenza del soggetto fornitore.
  • Una volta forniti indizi attendibili di frode (cambi societari sospetti, frequentazione reiterata con lo stesso intermediario, consegne dirette dalla fornitrice estera al cliente finale, assenza di stabile organizzazione del fornitore), grava sul cessionario l'onere di provare concretamente la propria diligenza e buona fede, con verifiche commisurate al rischio.
  • La mera produzione di documenti formali (fatture, DDT, ordini, bonifici) e la conformità dei prezzi al mercato non sono, di per sé, prova sufficiente dell'inesistenza della frode: tali documenti sono facilmente falsificabili e quindi non decisivi.
  • Operare su canali paralleli o ricorrere a fornitori non primari impone un più alto livello di verifica da parte dell'acquirente; spiegazioni sulla marginalità delle forniture non esonerano dall'obbligo di diligenza.
  • Indizi provenienti da fonti pubbliche accessibili al contribuente (visure camerali, mutamenti di denominazione o sede, ripetitività di schemi societari) devono essere valutati e, se significativi, impongono approfondimenti preventivi.
  • Negli accertamenti a tavolino basati su segnalazioni non è sempre richiesto il contraddittorio endoprocedimentale previsto per accessi e ispezioni; tuttavia il contribuente potrà comunque contestare motivazione e onere probatorio in sede contenziosa.
  • La tempestività e la qualità delle verifiche: rapporti informativi acquisiti dopo le operazioni o verifiche superficiali con giudizio 'moderato' non sono in genere idonei a dimostrare l'ignoranza incolpevole.

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