Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28486/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento che essa assumeva mai notificata. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente e la CTR del Veneto aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992, perché la CTR non avrebbe esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione; (2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere il giudice valorizzato copie fotostatiche di avvisi di ricevimento nonostante il tempestivo disconoscimento della loro conformità; (3) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, per avere ritenuto valida la notificazione della cartella senza considerare la mancata produzione della raccomandata informativa (CAN).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha ravvisato nella sentenza della CTR una motivazione solo apparente, perché il decisum si limitava ad affermazioni generiche e non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; la motivazione era quindi al di sotto del "minimo costituzionale". La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e verifichi anche l’eventuale applicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 602/1973, come modificato, sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e sui casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione apparente integra violazione del precetto costituzionale.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve esporre in modo intelligibile i motivi di fatto e di diritto della decisione; la loro omissione o mera apparenza determina nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2719 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova sulla notificazione.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Invocato per contestare la ritualità della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Invocato per sostenere che la CTR non avrebbe considerato la mancata produzione della raccomandata informativa (CAN).

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) ... f) ..."

    Il giudice di rinvio deve verificare se la disciplina sopravvenuta, dotata di efficacia retroattiva, sia applicabile alla fattispecie concreta e se ricorrano i presupposti di diretta impugnazione della cartella/ruolo invalidamente notificati.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito non indica in modo comprensibile gli elementi posti a base del convincimento, oppure li espone senza una reale disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo della decisione.
  • Una sentenza priva di un effettivo percorso argomentativo è nulla perché non supera il "minimo costituzionale" della motivazione richiesto dall’ordinamento.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo investe la nullità della sentenza per motivazione apparente e viene accolto, gli ulteriori motivi che attengono al merito della decisione restano assorbiti.
  • Il giudice di rinvio, quando intervenga una disciplina sopravvenuta espressamente retroattiva, deve verificarne l’applicabilità al rapporto controverso, anche in tema di impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.