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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13965/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati connessi a tentata rapina, lesioni e porto/ricettazione di arma. Il ricorso di CANNAS contesta in cinque motivi la motivazione delle sentenze di merito: sostiene che la detenzione dell'arma sarebbe inferita impropriamente da dialoghi intercettati (pause/divagazioni) e dal sequestro effettuato presso terzi; censura travisamenti delle testimonianze (in particolare di Mameli/Manneli e Anolfo) riguardo alla conoscenza dei tempi/ modalità del trasporto dei soldi; contesta la valutazione del traffico telefonico (cellulare spento) e l'affermazione di falsità dell'alibi, nonché la ricostruzione del suo ruolo come concorrente o basista. Il ricorso di MASSA denuncia l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi a suo carico e il travisamento probatorio: sostiene che la singola intercettazione che lo riguarda non prova la consapevolezza di partecipare al trasporto dell'arma e che la partecipazione alla trasferta non è di per sé indice di concorso consapevole.

La decisione

Per CANNAS: il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua e logica la valutazione delle intercettazioni, del sequestro e degli elementi di contesto che collegano l'imputato alla detenzione e consegna della pistola; ha confermato la valutazione critica delle dichiarazioni favorevoli all'alibi e ha ritenuto sussistente, alternativamente, il ruolo di basista. CANNAS è stato quindi condannato alle spese. Per MASSA: il ricorso è stato ritenuto fondato in parte. La Corte ha ritenuto che, sebbene il quadro indiziario collettivo possa connotare traffici di armi tra alcuni interlocutori, non sussistevano elementi sufficienti e non meramente congetturali per dimostrare la consapevolezza specifica del MASSA nel concorrere alla consegna della pistola il 30.9.2015; perciò la Corte ha annullato in parte la decisione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un ulteriore, circostanziato e motivato esame degli elementi probatori relativi al grado di coinvolgimento e alla consapevolezza del MASSA, lasciando al giudice di rinvio piena libertà di valutazione e istruttoria integrativa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    lett. b), lett. c), lett. e)

    La Corte applica i parametri di censura previsti dall'art. 606 (vizi di motivazione: violazione di legge, travisamento della prova, manifesta illogicità o contraddittorietà) per valutare i motivi di cassazione; rigetta le doglianze quando ritiene la motivazione dei giudici di merito congrua e non contraddittoria, e accoglie il ricorso se la motivazione manca di indici obiettivi idonei a sorreggere le inferenze probatorie

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria (attendibilità e valore delle intercettazioni e delle dichiarazioni); la Corte di legittimità verifica che i giudici di merito non abbiano travisato le fonti di prova e che l'apprezzamento degli elementi rispetti i criteri di logicità e necessaria connessione probatoria

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in riferimento all'eventuale insufficienza della prova; la Corte valuta se la motivazione abbia considerato correttamente i criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi e, se del caso, dispone il rinvio per ulteriore istruttoria quando gli elementi a carico appaiono inconcludenti o meramente congetturali

Massime di principio

  • La mera partecipazione a una trasferta o la presenza in un veicolo non è di per sé sufficiente a provare il concorso consapevole in un reato: occorrono indizi specifici, gravi, precisi e concordanti che dimostrino la conoscenza del fatto illecito e la volontà di concorrervi
  • Il sequestro di un oggetto (es. arma) presso un terzo, se ben collegato a intercettazioni e servizi di osservazione, costituisce un riscontro oggettivo forte che può corroborare l'interpretazione delle comunicazioni criptiche; tuttavia non può supplire a lacune probatorie rispetto alla consapevolezza di singoli partecipanti
  • Le intercettazioni vanno interpretate nel loro contesto complessivo: frasi criptiche o espressioni elliptiche ('quella cosa lì') possono essere valutate come indizio soltanto se inserite in una trama probatoria organica e riscontrata da elementi oggettivi
  • Lo spegnimento o l'assenza di traffico telefonico può essere elemento indiziario rilevante solo se confrontato con il traffico abituale e con altri elementi che escludano spiegazioni alternative (assenza di segnale, uso consueto di spegnimento, ecc.)
  • Un alibi presentato tardivamente o emendato in corso di processo può essere valutato non credibile, ma l'eventuale fallimento dell'alibi non può essere convertito automaticamente in prova di colpevolezza senza adeguata base indiziaria
  • Quando la prova a carico di un imputato è basata prevalentemente su indizi deboli o su inferenze non direttamente sorrette da riscontri, il giudice di legittimità può disporre la cassazione con rinvio per un'istruttoria integrativa al fine di acquisire elementi obiettivi e motivati

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