Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32853/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un fabbricato realizzato su tre lotti contigui acquistati da più fratelli e poi diviso di fatto in tre unità con relative pertinenze. In primo grado uno dei fratelli aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione della porzione a lui attribuita nella divisione di fatto, chiamando in giudizio gli eredi dei fratelli deceduti; il ricorrente è intervenuto volontariamente sostenendo che l'appartamento al piano terra e il cortile antistante erano nel suo possesso da oltre vent'anni e che, quindi, si era perfezionata l'usucapione. L'originario attore ha contestato che il ricorrente fosse possessore, deducendo che l'occupazione era saltuaria e avvenuta per mera autorizzazione. In primo grado, dopo la rinuncia alla domanda originaria, è stata decisa solo la domanda dell'interveniente, rigettata; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il ricorrente avesse la disponibilità del bene per concessione di un fratello e che mancasse un atto di interversione del possesso. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2733, comma 2, c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, essendo tutti i comproprietari litisconsorti necessari, le dichiarazioni rese in interrogatorio formale da uno di essi avrebbero dovuto valere come confessione anche nei confronti degli altri e prevalere sulle prove testimoniali; 2) motivazione solo apparente, perché la Corte territoriale avrebbe trascurato il valore delle dichiarazioni confessionorie e avrebbe fondato la decisione sulle testimonianze senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, pur essendo corretta l'affermazione per cui, in presenza di divisione bonaria di beni immobili, tutti i comproprietari devono essere destinatari della domanda di usucapione proposta da uno di essi, da ciò non deriva che le dichiarazioni rese in interrogatorio formale da uno solo dei litisconsorti necessari abbiano valore di prova legale nei confronti di tutti. La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari è infatti liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, c.c., senza distinzione tra chi l'ha resa e gli altri. Escluso il valore vincolante della pretesa confessione, resta incensurabile la valutazione di merito con cui la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente fosse mero detentore e non possessore. È stato inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la motivazione esiste ed è intellegibile, essendo basata sull'esame delle prove testimoniali; la censura mirava in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    La parte ricorrente invocava la norma per attribuire efficacia confessionoria piena alle dichiarazioni rese da un litisconsorte necessario; la Corte ha escluso tale effetto, precisando che la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari è liberamente valutabile dal giudice ai sensi del terzo comma.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non ha valore di prova legale nei confronti di tutti, ma può essere liberamente apprezzata dal giudice come elemento di convincimento.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata applicata la disciplina sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento della previsione sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra comproprietari o coeredi in cui la domanda riguarda una porzione di bene attribuita in divisione di fatto, tutti i contitolari devono essere evocati in giudizio; tuttavia, la partecipazione necessaria non trasforma automaticamente in prova legale le dichiarazioni rese da uno solo di essi.
  • La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari è liberamente valutabile dal giudice di merito e non vincola gli altri litisconsorti come prova legale.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: se la motivazione del giudice di merito esiste, è comprensibile e logicamente coerente, essa non è censurabile come apparente solo perché il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove.
  • Ai fini dell'usucapione, la mera disponibilità del bene per concessione altrui è incompatibile con il possesso utile, salvo prova di un atto di interversione del possesso.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.