Cassazione Penale, Sentenza n. 9344/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero (avverso il rigetto del G.I.P. di Benevento), ha derubricato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha applicato al Mucci il divieto di dimora nella provincia di Benevento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p., deducendo che il Tribunale del riesame avrebbe basato il proprio convincimento su elementi inesistenti; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p., per non aver riconosciuto l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto logica e congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato i gravi indizi su plurimi elementi convergenti: osservazione dell'abitazione del Mucci il 5/7/2023; controllo e sequestro di eroina a carico di Stefano Pilla e Alessio Calandrelli subito dopo essere usciti dall'abitazione del Mucci; confessione di Calandrelli circa l'acquisto dallo stesso Mucci e conferma della versione da parte di Pierluigi Zarro; perquisizione domiciliare con rinvenimento di 4,8 g di hashish e di un coltello con evidenti tracce di eroina; ritrovamento sulla strada, in corrispondenza del balcone del Mucci, di un involucro contenente ulteriori 5,8 g di eroina; dichiarazione del Mucci di aver posto l'eroina sul davanzale assumendone la titolarità. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva richiamato pregresse condanne dell'imputato e il fatto che l'attività di spaccio era stata commessa mentre si trovava agli arresti domiciliari, elemento indicativo di pervicace inclinazione alla commissione di reati in materia di stupefacenti e di rischio concreto di recidiva. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La derubricazione prevista dal comma 5 può essere operata nel corso del procedimento cautelare e non impedisce l'adozione di misure cautelari coerenti con gli elementi probatori emersi
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione): i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni espresse nel provvedimento impugnato; censure generiche sono inammissibili
codice di procedura penale, art. 273
Riferimento normativo invocato dal ricorrente relativo al contenuto e alla correttezza della motivazione del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse adeguata e fondata su elementi concreti
codice di procedura penale, art. 274
Riferimento alle esigenze cautelari (attualità e concretezza); la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente valutato il pericolo di recidiva e la necessità della misura
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'eventuale applicazione di sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha disposto la sanzione pecuniaria
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che disciplina la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il P.M. aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regolamento della Corte, art. 28
Disposizione interna di cancelleria per gli adempimenti consequenziali alla sentenza
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata circa la valutazione della 'assenza di colpa' nella presentazione di ricorsi inammissibili; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio per la sanzione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve contenere censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o assertive comportano inammissibilità.
- Elementi convergenti quali osservazioni di polizia, sequestro di stupefacenti a terzi usciti dall'abitazione dell'indagato, dichiarazioni di acquirenti/testimoni, esiti di perquisizioni domiciliari e ammissioni dell'indagato costituiscono base idonea a fondare i "gravi indizi di colpevolezza".
- La commissione di reati in materia di stupefacenti durante una misura cautelare (es. arresti domiciliari) e pregresse condanne per reati analoghi possono giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari e il rischio di recidiva, legittimando misure più restrittive (anche se non la custodia in carcere).
- La derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non esclude che il giudice adotti misure cautelari proporzionate agli elementi probatori; ciò che conta è la coerenza e la concretezza della motivazione.
- La presentazione di un ricorso in Cassazione privo di specificità può comportare non solo l'inammissibilità ma anche una sanzione pecuniaria e l'addebito delle spese processuali.
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