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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28883/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La società ricorrente, bookmaker estero privo di concessione, impugnava la decisione della CTR che aveva ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti del bookmaker, affermando che questi resta soggetto passivo d'imposta anche per le annualità precedenti al 2011 e che la responsabilità solidale deriverebbe dalla disciplina interpretata alla luce della legge n. 220 del 2010 e della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. Con il primo motivo si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendosi che la declaratoria di incostituzionalità sarebbe limitata alla posizione delle ricevitorie/CTD e non sarebbe estensibile al bookmaker, il quale non potrebbe ricevere una traslazione dell'imposta. Con il secondo motivo si denunciava violazione della l. n. 288 del 1998. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando il consolidamento giurisprudenziale intervenuto sulla materia, e ha ritenuto infondate le censure perché, per le annualità anteriori al 2011, l'imposta non grava sulle ricevitorie ma sui bookmakers, anche esteri e privi di concessione, mentre la pronuncia di incostituzionalità riguarda solo la posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti senza concessione, non il bookmaker estero.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva assoggettato il bookmaker estero privo di concessione all'imposta unica per l'anno 2009, in applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il recente assestarsi della giurisprudenza su questioni complesse. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Individua il presupposto e i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; va letto in combinazione con la disciplina successiva e con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 1, comma 66, l. 220/2010

    Ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore; per le annualità precedenti al 2011 opera per individuare il soggetto passivo dell'imposta unica.

  • sentenza Corte costituzionale n. 27/2018

    La declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda solo la parte in cui, per le annualità antecedenti al 2011, l'imposta veniva posta a carico delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non il bookmaker estero.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La Corte richiama il principio secondo cui l'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e non contrasta con la direttiva IVA.

  • art. 56 TFUE

    I giochi d'azzardo vengono ricondotti, ai fini unionale, alla libertà di prestazione dei servizi, non alla disciplina dei consumi/IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, con attestazione dei presupposti processuali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.

  • l. 288/1998

    È richiamata nel secondo motivo di ricorso quale norma asseritamente violata, ma la Corte non ne valorizza un contenuto specifico autonomo nel decisum.

Massime di principio

  • In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 il soggetto passivo può essere il bookmaker estero privo di concessione, quando sia l'effettivo organizzatore dell'attività di raccolta delle scommesse nel territorio italiano.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla disciplina dell'imposta unica non si estende automaticamente al bookmaker, quando la Corte costituzionale abbia limitato l'incostituzionalità alla sola pretesa tributaria gravante sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti non concessionari.
  • Una disposizione qualificata come interpretativa può operare anche per rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, in assenza di una disciplina transitoria diversa.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta armonizzata sul volume d'affari: essa colpisce l'attività di raccolta delle scommesse e non è assimilabile all'IVA, con conseguente insussistenza del contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • Nei giudizi di cassazione in materie caratterizzate da consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto, il ricorso può essere rigettato anche quando le questioni siano complesse, con eventuale compensazione delle spese per l'evoluzione del quadro interpretativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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