Sentenza del 20/11/2017 n. 9869 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale -Garanzie previste dall'art. 12 c. 7 L .212/2000 - Osservazioni del contribuente - Omissione da parte dell'Ufficio di loro menzione nell'avviso di accertamento - Nullità dell'atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2012, contestando principalmente la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'Ufficio non avrebbe menzionato né esplicitamente valutato le osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione. Ha inoltre contestato nel merito il calcolo induttivo dei ricavi, sostenendo che vi fosse una duplicazione dei carichi di materiale ferroso e che alcuni costi ritenuti indeducibili fossero effettivi e documentabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello, ma lo ha rigettato nel merito. Ha affermato che l'avviso di accertamento resta valido anche se non menziona le osservazioni del contribuente: l'Amministrazione deve valutarle, ma non è obbligata a esplicitare tale valutazione nella motivazione dell'atto, salvo che la mancata considerazione determini una concreta lesione di diritti o garanzie. Sono stati inoltre ritenuti corretti l'accertamento induttivo dei ricavi e il disconoscimento dei costi, poiché le contestazioni della società non erano adeguatamente provate, mentre i dati utilizzati dalla Guardia di Finanza risultavano fondati anche sulle dichiarazioni rese dal socio e sulle verifiche effettuate. L'appello è stato quindi rigettato e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
"L'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo."
La mancata menzione delle osservazioni presentate dal contribuente dopo il processo verbale di constatazione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso. L'Ufficio deve esaminarle, ma non è tenuto a riportare nell'avviso una risposta analitica a ciascuna di esse.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
L'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e una motivazione idonea, ma l'omessa esplicitazione delle valutazioni sulle osservazioni del contribuente non determina di per sé la nullità.
Art. 53, decreto legislativo n. 546/1992
L'appello tributario è ammissibile quando contiene una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, anche se ripropone questioni già sollevate in primo grado.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
La violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, può comportare l'invalidità dell'atto, salvo motivata urgenza, perché incide sul diritto del contribuente al contraddittorio. Tale principio riguarda però il mancato rispetto del termine, non la semplice omessa menzione delle osservazioni nell'avviso.
Cassazione, ordinanza n. 8378/2017 e sentenza n. 3583/2016
L'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente è valido se non vi è una specifica previsione di nullità o una concreta lesione di diritti e garanzie tale da impedire all'atto di produrre effetti.
Massime di principio
- La mancata citazione delle osservazioni del contribuente nell'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare le osservazioni presentate entro il termine previsto, ma non è generalmente obbligata a motivare espressamente nell'avviso il rigetto di ogni singola argomentazione.
- È diverso il caso in cui l'Ufficio emetta l'avviso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, senza una valida ragione di urgenza: in tale situazione può configurarsi l'invalidità dell'atto.
- Nel contestare un accertamento induttivo, il contribuente deve fornire documentazione concreta e verificabile; mere ricostruzioni alternative o spiegazioni non supportate da prove difficilmente sono sufficienti.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente o dai suoi rappresentanti durante la verifica possono assumere rilevanza probatoria, soprattutto quando siano specifiche e coerenti con gli altri elementi raccolti dall'Amministrazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti questioni complesse, controverse o oggetto di orientamenti giurisprudenziali recenti.
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