Ordinanza n. 804/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Benevento n.1488/2018 (RG: 3603/2018), n. 1343/2018 (RG: 3670/2018) e n. 471/2021 (RG: 4882/2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento dell’azienda sanitaria all’esecuzione dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Benevento, oggetto della precedente sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La banca aveva promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Benevento. Con precedente sentenza il TAR aveva accolto il ricorso, ordinato all’azienda sanitaria di dare esecuzione al giudicato e nominato, per il caso di perdurante inadempienza, il Prefetto di Benevento quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Prefetto aveva delegato l’incarico a un funzionario amministrativo, il quale, dopo avere svolto l’attività commissariale, aveva depositato la relazione finale attestando il pagamento integrale di € 557.925,17 da parte dell’ente debitore, circostanza confermata dalla banca. Il commissario aveva quindi chiesto la liquidazione del compenso, proponendo il criterio percentuale rapportato al valore della controversia e, in subordine, quello a vacazioni, con maggiorazione per la complessità dell’incarico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’istanza di liquidazione, rilevando che l’attività del commissario ad acta era stata diligente, puntuale e determinante per la piena ottemperanza al giudicato. Ha assimilato il commissario ad acta agli ausiliari del magistrato e ha applicato il D.M. 30 maggio 2002. Il criterio principale è stato individuato in quello percentuale, rapportato al valore della controversia, correttamente determinato nell’importo complessivamente pagato dall’amministrazione, pari a € 557.925,17. Poiché la tabella ministeriale non contempla uno scaglione per valori superiori a € 526.456,90, il compenso è stato determinato equitativamente, utilizzando come parametro orientativo gli scaglioni inferiori e considerando valore, natura, complessità e pregio dell’attività nonché il risultato conseguito. La complessità, derivante dalla ricostruzione del credito, dal calcolo degli interessi di mora su numerose fatture e dalla gestione della cessione parziale del credito, ha giustificato la valorizzazione della particolare diligenza e del pregio dell’attività ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002. Il compenso è stato liquidato in € 3.000,00, oltre agli oneri di legge se dovuti, posto a carico dell’azienda sanitaria, la cui inadempienza aveva reso necessario l’intervento commissariale.
Norme richiamate
D.M. 30 maggio 2002
Il decreto disciplina i compensi spettanti agli ausiliari del magistrato ed è applicabile, per assimilazione, alla liquidazione del compenso del commissario ad acta; il criterio principale è quello percentuale rapportato al valore della controversia.
art. 2 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002
Costituisce il parametro per la determinazione percentuale del compenso in relazione al valore della controversia.
art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002
Consente di tenere conto della particolare complessità, diligenza e pregio dell’attività svolta nella determinazione del compenso.
Massime di principio
- Il commissario ad acta è assimilabile agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione del compenso per l’attività svolta in sede di ottemperanza.
- Per la liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere applicato in via principale il criterio percentuale previsto dal D.M. 30 maggio 2002, assumendo quale valore della controversia l’importo complessivamente corrisposto dall’amministrazione debitrice in esecuzione del giudicato.
- Quando la tabella del D.M. 30 maggio 2002 non contempla uno scaglione per il valore concreto della controversia, superiore al limite massimo previsto, il giudice procede a una determinazione equitativa, utilizzando gli scaglioni inferiori come parametro orientativo e considerando le caratteristiche dell’incarico e l’attività effettivamente svolta.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente quando la sua mancata esecuzione del giudicato abbia reso necessario l’intervento commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →