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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41258/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupanti)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione immobiliare conclusasi con l'aggiudicazione di un immobile in favore del ricorrente. Ottenuto il rilascio nei confronti dell'esecutata, il ricorrente si è visto opporre da due soggetti, figlia dell'esecutata e suo marito, i quali hanno proposto opposizione di terzo sostenendo di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione. Il ricorrente ha eccepito che l'opposizione fosse improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari della procedura esecutiva, e ha inoltre contestato nel merito l'accertamento dell'usucapione, deducendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato una scrittura privata autenticata dalla quale risultava che la detenzione del bene da parte degli opponenti era solo tollerata e legata ai rapporti familiari, senza prova del possesso ad usucapionem. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. perché fondato su un ordine di integrazione del contraddittorio non riprodotto nel ricorso e quindi non scrutinabile. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito; la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, mentre la censura sul modo in cui le prove sono state apprezzate non integra violazione di legge. La sentenza impugnata resta quindi ferma; il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 102, comma 2, c.p.c.

    combinato disposto con art. 307 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 307 c.p.c.

    combinato disposto con art. 102, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale base dell'assunta estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 1158 c.c.

    la dedotta violazione non è scrutinabile come violazione di legge quando la censura riguarda in realtà la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove in tema di usucapione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 1141, comma 1, c.c.

    richiamato nella motivazione di merito per escludere che il documento prodotto fosse idoneo a vincere la presunzione di possesso in capo agli opponenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    limita il sindacato alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non alla critica della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il primo motivo di ricorso come vizio processuale relativo al contraddittorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata riproduzione dell'atto o documento su cui si fonda la censura comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso fondato su atti o documenti del giudizio di merito se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale né indica in modo specifico dove essi siano rinvenibili nel fascicolo, in modo da consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale istruttorio o la maggiore o minore attendibilità delle prove.
  • La denuncia di violazione dell'art. 1158 c.c. in tema di usucapione non può trasformarsi in una critica alla ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito: se si contesta se il possesso ad usucapionem sia stato provato, la censura attiene al fatto e non alla corretta interpretazione della norma.
  • Nel giudizio di legittimità resta preclusa ogni rivalutazione del compendio probatorio quando la doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mira in sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza sulle spese e l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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