Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23762/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 24/11/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Rieti del 15/11/2022 con la quale era stata applicata la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Due doglianze: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p., perché la modesta quantità di stupefacente (24,68 g eroina e 2,59 g hashish) permetterebbe di ricondurre il fatto alla meno grave ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) inosservanza dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p., per omessa motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari indicati e per mancata valutazione dell'uso del braccialetto elettronico, nonché per presunta idoneità del domicilio dichiarato (soggetto ospitante Parroco Adewori Taiwo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e adeguata la valutazione del Tribunale del riesame: la quantità isolata non è dirimente e occorre una valutazione globale degli elementi ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; nel caso erano presenti elementi sintomatici di attività di spaccio professionale (bilancino, materiale per il confezionamento, ingente somma in contanti, materiale per il taglio, resistenza/apertura forzata, precedenti a carico dell'interessato), per cui non ricorreva il fatto di lieve entità. Quanto alla seconda doglianza, è stata ritenuta generica e priva di allegazioni idonee a dimostrare l'idoneità strutturale del domicilio indicato; il Tribunale ha inoltre valutato che la coabitazione con altro coindagato e la prosecuzione dell'attività domestica di spaccio rendevano inidonei gli arresti domiciliari e che il braccialetto elettronico non sarebbe idoneo a prevenire la reiterazione (strumento più idoneo a contenere il pericolo di fuga). Per tali motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La Corte ribadisce che per il riconoscimento del "fatto di lieve entità" previsto dal comma 5 occorre una valutazione globale e bilanciata di tutti gli elementi (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza); la sola quantità non è decisiva.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis

    La norma limita la custodia cautelare quando la pena ipotizzabile è esigua; la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse applicabile atteso il quadro probatorio che dimostrava offensività e capacità di spaccio.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis

    Obbligo di motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse allegato elementi concreti per confutare la valutazione del Tribunale circa l'inadeguatezza del domicilio indicato.

  • codice di procedura penale, art. 275-bis

    Norma sugli strumenti elettronici di controllo; la Corte osserva che il braccialetto elettronico è principalmente idoneo a prevenire il pericolo di fuga e non necessariamente la reiterazione di attività di spaccio domestico.

  • codice di procedura penale, art. 616

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e la possibilità di condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende, come applicato nella specie.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per gli effetti sanzionatori in caso di inammissibilità; la Corte ha valutato che nella fattispecie non ricorrevano elementi per escludere la responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione del "fatto di lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi (quantità, qualità, modalità, mezzi, circostanze e comportamento dell'indagato); la mera quantità di sostanza, sebbene rilevante, non è di per sé determinante.
  • La presenza di strumenti tipici dello spaccio (bilancini, materiale per il confezionamento, somme di denaro ingenti, materiale per il taglio) e comportamenti che indicano professionalità rafforzano la valutazione di offensività e ostano al riconoscimento della lieve entità.
  • Le istanze volte ad ottenere misure alternative alla custodia devono essere sostenute da allegazioni e documenti concreti e specifici sull'idoneità del domicilio; argomentazioni generiche o prive di elementi provanti sono inammissibili.
  • L'utilizzo del braccialetto elettronico è strumento prevalentemente idoneo a contenere il pericolo di fuga; non è automaticamente idoneo a prevenire la reiterazione di reati che si svolgono principalmente in ambito domestico, soprattutto se il domicilio è ritenuto inidoneo.
  • In sede di riesame e in sede di cassazione le valutazioni di fatto basate su un quadro indiziario complessivo sono difficilmente superabili se il giudice ha motivato adeguatamente; ricorsi non sufficientemente fondati rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.