Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11868/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del silenzio-rigetto serbato da Roma Capitale e dal Municipio Roma I sull’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 presentata in data 11 febbraio 2026 dagli odierni ricorrenti; - ove occorrer possa, del silenzio-rifiuto e/o del silenzio-inadempimento serbato dalle medesime Amministrazioni sull’istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. n. 33/2013 presentata dai ricorrenti; - di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; nonché per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti all’ostensione della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso; e per la conseguente condanna - di Roma Capitale e del Municipio Roma I, ciascuno per quanto di competenza, a concedere l’ostensione, mediante visione ed estrazione di copia, di tutta la documentazione richiesta con la suddetta istanza in data 11 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202604402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio l'amministrazione ha osteso la documentazione richiesta e ha così integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della condotta processuale dell'amministrazione.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rigetto e/o silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di accesso documentale e, in via subordinata, di accesso civico generalizzato relativa agli atti sull'occupazione di suolo pubblico prospiciente un immobile di Via del Teatro Pace

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno presentato a Roma Capitale e al Municipio Roma I un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e, in via subordinata, di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo copia e visione di tutti gli atti relativi all'occupazione di suolo pubblico riguardante l'area prospiciente l'immobile nel quale risiede una delle ricorrenti. L'istanza è rimasta inizialmente inesitata e i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento del silenzio e l'accertamento del diritto all'ostensione. Roma Capitale ha riferito che la presa in carico era stata ritardata da un malfunzionamento della piattaforma di acquisizione al protocollo; nel corso del giudizio il Municipio ha comunicato ai controinteressati e, non essendo pervenute opposizioni, ha proceduto all'ostensione della documentazione richiesta. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo soltanto sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina l'accesso documentale richiesto dai ricorrenti per ottenere gli atti relativi all'occupazione di suolo pubblico.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013

    Invocato dai ricorrenti quale fondamento subordinato della richiesta di accesso civico generalizzato.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce il rito utilizzato per impugnare il silenzio sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul silenzio e risulta pienamente conseguito il bene della vita perseguito.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, anche quando essa derivi da una successiva attività dell'amministrazione intervenuta nel corso del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la condotta processuale dell'amministrazione, valutata nel suo complesso, costituisca una ragione giustificativa della deroga al criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.