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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16474/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 25/06/2024 che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il ricorrente deduce due motivi: 1) la misura di prevenzione sarebbe già cessata il 5/3/2020 (richiamando un provvedimento del 24/01/2022 del Tribunale di Roma), quindi le prescrizioni non sarebbero state più efficaci; 2) era già stato assolto per lo stesso fatto con sentenza n. 557/2021 divenuta definitiva il 15/03/2021 e, soprattutto, non sarebbe stata effettuata la necessaria rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dopo il lungo periodo di detenzione (1 anno e 5 mesi), sicché la misura doveva considerarsi sospesa e le prescrizioni non potevano avere effetto.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo (ritenendo che dal provvedimento del 24/01/2022 non risultasse chiaramente la data di cessazione della misura) e ha accolto il secondo motivo. Ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 2‑ter, d.lgs. 159/2011 (Corte cost. n. 162/2024) e il principio per cui, dopo la cessazione dello stato di detenzione, il Tribunale deve procedere alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale; fino a tale rivalutazione la misura deve considerarsi sospesa e le prescrizioni non producono effetti. Stante il consistente periodo di carcerazione, la Corte ha ritenuto necessaria la rivalutazione non effettuata e ha dichiarato che il reato non sussiste perché le prescrizioni non erano efficaci; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 75, comma 2

    Norma che disciplina le violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; la condanna impugnata era fondata su questa disposizione ma la sua efficacia è subordinata alla sussistenza della misura e alla sua rilevata attualità

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 14, comma 2‑ter

    "se esso si è protratto per almeno due anni"

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'inciso indicato (Corte cost. n. 162/2024) con la conseguenza che, dopo la cessazione della detenzione, è obbligatoria la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale; sino a quella rivalutazione la misura precedente si considera sospesa e le prescrizioni non hanno effetto

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    Poteri della Corte di cassazione di adottare direttamente provvedimenti sui ricorsi (compresa l'annullamento senza rinvio) quando non è necessario il rinvio per ulteriori accertamenti

  • Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013

    Giurisprudenza richiamata a favore della possibilità, in alcuni casi, di rivalutare la pericolosità dell'interessato immediatamente prima della scarcerazione o di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata in prossimità della scarcerazione; principio richiamato per delimitare i tempi e le modalità della rivalutazione

Massime di principio

  • Dopo un periodo di detenzione, il Tribunale deve effettuare la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale prima che le prescrizioni della misura di prevenzione tornino ad avere efficacia; sino a tale rivalutazione la misura è sospesa.
  • Se la rivalutazione non è stata effettuata e l'interessato ha scontato una significativa detenzione, le prescrizioni imposte dalla misura precedente non possono essere fatte valere e eventuali addebiti basati su quelle prescrizioni possono essere dichiarati inesistenti.
  • La semplice esistenza di un provvedimento che dichiari un atto amministrativo o giudiziario non chiarisce automaticamente la data di cessazione di una misura: è necessario che risulti in modo univoco quando la misura è venuta meno.
  • In casi simili la difesa deve verificare e documentare l'assenza di una rivalutazione della pericolosità sociale dopo la detenzione; la pubblica accusa, invece, deve provare che la misura fosse ancora efficace e che sia stata valutata la persistenza del pericolo sociale.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando le questioni di diritto siano risolvibili in sede di legittimità e non richiedano ulteriori accertamenti di merito.

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