Cassazione Penale, Sentenza n. 16474/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 25/06/2024 che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il ricorrente deduce due motivi: 1) la misura di prevenzione sarebbe già cessata il 5/3/2020 (richiamando un provvedimento del 24/01/2022 del Tribunale di Roma), quindi le prescrizioni non sarebbero state più efficaci; 2) era già stato assolto per lo stesso fatto con sentenza n. 557/2021 divenuta definitiva il 15/03/2021 e, soprattutto, non sarebbe stata effettuata la necessaria rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dopo il lungo periodo di detenzione (1 anno e 5 mesi), sicché la misura doveva considerarsi sospesa e le prescrizioni non potevano avere effetto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo (ritenendo che dal provvedimento del 24/01/2022 non risultasse chiaramente la data di cessazione della misura) e ha accolto il secondo motivo. Ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 2‑ter, d.lgs. 159/2011 (Corte cost. n. 162/2024) e il principio per cui, dopo la cessazione dello stato di detenzione, il Tribunale deve procedere alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale; fino a tale rivalutazione la misura deve considerarsi sospesa e le prescrizioni non producono effetti. Stante il consistente periodo di carcerazione, la Corte ha ritenuto necessaria la rivalutazione non effettuata e ha dichiarato che il reato non sussiste perché le prescrizioni non erano efficaci; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 75, comma 2
Norma che disciplina le violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; la condanna impugnata era fondata su questa disposizione ma la sua efficacia è subordinata alla sussistenza della misura e alla sua rilevata attualità
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 14, comma 2‑ter
"se esso si è protratto per almeno due anni"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'inciso indicato (Corte cost. n. 162/2024) con la conseguenza che, dopo la cessazione della detenzione, è obbligatoria la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale; sino a quella rivalutazione la misura precedente si considera sospesa e le prescrizioni non hanno effetto
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
Poteri della Corte di cassazione di adottare direttamente provvedimenti sui ricorsi (compresa l'annullamento senza rinvio) quando non è necessario il rinvio per ulteriori accertamenti
Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013
Giurisprudenza richiamata a favore della possibilità, in alcuni casi, di rivalutare la pericolosità dell'interessato immediatamente prima della scarcerazione o di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata in prossimità della scarcerazione; principio richiamato per delimitare i tempi e le modalità della rivalutazione
Massime di principio
- Dopo un periodo di detenzione, il Tribunale deve effettuare la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale prima che le prescrizioni della misura di prevenzione tornino ad avere efficacia; sino a tale rivalutazione la misura è sospesa.
- Se la rivalutazione non è stata effettuata e l'interessato ha scontato una significativa detenzione, le prescrizioni imposte dalla misura precedente non possono essere fatte valere e eventuali addebiti basati su quelle prescrizioni possono essere dichiarati inesistenti.
- La semplice esistenza di un provvedimento che dichiari un atto amministrativo o giudiziario non chiarisce automaticamente la data di cessazione di una misura: è necessario che risulti in modo univoco quando la misura è venuta meno.
- In casi simili la difesa deve verificare e documentare l'assenza di una rivalutazione della pericolosità sociale dopo la detenzione; la pubblica accusa, invece, deve provare che la misura fosse ancora efficace e che sia stata valutata la persistenza del pericolo sociale.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando le questioni di diritto siano risolvibili in sede di legittimità e non richiedano ulteriori accertamenti di merito.
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