Sentenza n. 6/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Alatri n. -OMISSIS-, recante la declaratoria di improcedibilità nonché il diniego dell’istanza di condono n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale recante l’improcedibilità e il diniego dell’istanza di condono edilizio relativa all’ampliamento di un piano terra e al mutamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel dicembre 2004 un’istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, indicando una superficie dell’abuso pari a 68,28 mq. e calcolando l’oblazione su 110 mq. Successivamente aveva depositato istanze integrative o rettificative, corredate da perizia di parte, rappresentando una diversa consistenza dell’immobile e dell’abuso, con cubatura interna di 298,86 mc. e cubatura fuori terra di 662,77 mc. La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo: a) violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-nonies l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione delle regole sui procedimenti di secondo grado e contraddittorietà, sostenendo che il Comune non avesse esaminato le osservazioni al preavviso di rigetto, non avesse considerato il precedente accoglimento delle istanze di rettifica e un provvedimento favorevole del 2018, e avesse omesso le garanzie e la motivazione proprie dell’autotutela; b) violazione degli artt. 2, 3 e 10 l.r. Lazio n. 12/2004, dell’art. 36 d.l. n. 369/2003 e dell’art. 32 l. n. 47/1985, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, contestando sia l’assenza del requisito temporale dell’ultimazione dell’opera entro il 31 marzo 2003, sia l’applicazione del limite regionale di 300 mc. anziché del limite nazionale di 750 mc. previsto dalla disciplina statale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto applicabile la l.r. Lazio n. 12/2004, entrata in vigore l’11 novembre 2004, perché l’istanza originaria era stata presentata nel dicembre 2004 e quindi successivamente all’entrata in vigore della legge regionale; non era pertanto applicabile la disciplina transitoria per le domande anteriori, né il limite nazionale di 750 mc. previsto dal d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003. Trovava invece applicazione il limite regionale di 300 mc., pacificamente superato dalla stessa ricorrente, che aveva indicato una volumetria complessiva di 662,77 mc. Tale violazione dimensionale era sufficiente da sola a sorreggere il diniego, sicché il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare la contestazione relativa al requisito temporale dell’ultimazione dell’opera. Il TAR ha inoltre rilevato la significativa e non plausibilmente giustificata discrasia tra i dati dell’istanza originaria e quelli successivamente rappresentati, ritenendola idonea a giustificare la rimozione di eventuali precedenti determinazioni favorevoli senza necessità di osservare le garanzie partecipative, il termine ragionevole e gli specifici oneri motivazionali dell’autotutela ordinaria. Ha richiamato l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, valorizzando la rappresentazione non veritiera, anche per omissione, di fatti rilevanti e l’assenza di un affidamento meritevole di tutela. Ha inoltre osservato che il provvedimento del 2018 non risultava sottoscritto e, comunque, non era stato comunicato alla destinataria, sicché non si era perfezionato come titolo abilitativo recettizio; in ogni caso, la sua eventuale rimozione sarebbe intervenuta entro dieci mesi, quindi entro il termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1. Le censure procedimentali sono state comunque ritenute inidonee a determinare l’annullamento anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. n. 241/1990, trattandosi di diniego vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, a fronte del superamento del limite volumetrico. La mera deduzione della lesione partecipativa, senza indicare elementi concreti potenzialmente idonei a modificare l’esito, non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
l. n. 326/2003
La disciplina statale del terzo condono non si applica all’istanza presentata dopo l’entrata in vigore della l.r. Lazio n. 12/2004, in assenza dei presupposti della disciplina transitoria regionale.
l.r. Lazio n. 12/2004
Per le istanze presentate dopo l’11 novembre 2004 trova applicazione il limite regionale di volumetria massima condonabile pari a 300 mc.; il superamento di tale limite impedisce il rilascio del condono.
art. 10, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004
le domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate ai comuni competenti ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 269/2003 e successive modifiche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata comunicata rinuncia nei termini previsti dal comma 3, sono valide ed efficaci e sono definite ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
La disciplina transitoria riguarda soltanto le domande presentate prima dell’11 novembre 2004 e non si applica all’istanza esaminata.
art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, l.r. Lazio n. 12/2004
Stabilisce il limite regionale di 300 mc. per la volumetria massima assentibile; il superamento del limite costituisce causa autonoma di non sanabilità.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
In presenza di una rappresentazione non veritiera o incompleta di fatti rilevanti da parte del privato, l’amministrazione può rimuovere il provvedimento favorevole senza essere vincolata, secondo la motivazione della sentenza, ai limiti temporali e agli oneri partecipativi e motivazionali dell’autotutela ordinaria; il comma 2-bis consente l’annullamento oltre il termine ordinario nei casi previsti dalla norma.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione obiettivamente non veritiera comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza necessità di particolari garanzie, vincoli temporali o specifici oneri motivazionali.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione degli obblighi partecipativi, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, non determina l’annullamento quando il diniego è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La lesione dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi deve essere dedotta in modo concreto, indicando gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sull’esito; in caso contrario opera la dequotazione del vizio nei limiti dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte.
art. 7 l. n. 241/1990
La violazione della comunicazione di avvio non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Per le istanze di condono edilizio presentate dopo l’entrata in vigore della disciplina regionale applicabile, non opera la disciplina transitoria prevista per le domande anteriori; trova applicazione il limite volumetrico più restrittivo stabilito dalla legge regionale vigente al momento della presentazione dell’istanza, secondo il principio tempus regit actum.
- Il superamento del limite massimo di volumetria condonabile costituisce una ragione autonoma e sufficiente per negare il condono edilizio; quando tale causa ostativa è accertata, il giudice può omettere l’esame delle ulteriori censure relative ad altri requisiti della sanatoria.
- La significativa divergenza tra i dati dichiarati nell’istanza originaria e quelli successivamente accertati o rappresentati dal privato può giustificare la rimozione di un eventuale provvedimento favorevole ottenuto sulla base di una rappresentazione non veritiera o incompleta dei fatti rilevanti, anche per omissione.
- In presenza di una rappresentazione non veritiera dei fatti imputabile al privato, non sussiste un affidamento meritevole di tutela sulla stabilità del provvedimento favorevole; l’amministrazione può limitare la motivazione alla falsità o inesattezza della rappresentazione e al ripristino della legalità, senza una distinta comparazione con l’interesse privato.
- La violazione delle garanzie partecipative, compreso il preavviso di rigetto, non conduce all’annullamento del diniego quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il ricorrente deve indicare concretamente quali elementi avrebbe introdotto e in che modo avrebbero potuto incidere sull’esito.
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