Cassazione Civile, Ordinanza n. 29501/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il giudizio di ottemperanza promosso dagli eredi di una contribuente per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L’Amministrazione aveva sostenuto di avere già adempiuto pagando solo la metà dell’importo, in applicazione dei limiti e della riduzione percentuale previsti dalla sopravvenuta normativa sui rimborsi (art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e poi dall’art. 29 d.l. n. 162/2019). La CTR, giudice dell’ottemperanza, aveva invece ritenuto che tali limiti operassero solo nella fase amministrativa delle istanze di rimborso e non anche nella fase giurisdizionale di esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta per l’integrale pagamento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione della normativa citata, assumendo che i limiti quantitativi e procedimentali si applichino anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale e debba essere attuato in ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla riduzione dei rimborsi per i benefici fiscali connessi al sisma siciliano del 1990 non incide sul diritto sostanziale già accertato con giudicato, ma disciplina le modalità di attuazione del rimborso; perciò essa si applica anche nella fase di ottemperanza, a prescindere dal fatto che il titolo esecutivo derivi da un accertamento amministrativo o da una sentenza definitiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà verificare la capienza dei fondi e, se necessario, attivare le specifiche procedure di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per dare completa esecuzione al giudicato secondo la normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza tributaria il ricorso per cassazione è ammissibile non solo per violazioni delle norme del procedimento, ma anche per errori nel mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato; il giudice dell’ottemperanza deve dare concreta attuazione al comando giudiziale.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
come modificato dall’art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e dall’art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
La norma disciplina le modalità e i limiti di effettuazione dei rimborsi, prevedendo riduzione percentuale del 50% e limiti di spesa, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91
Lo ius superveniens si applica alla fase di attuazione e ottemperanza del rimborso, anche se il diritto sia stato accertato giudizialmente, e non solo alla fase amministrativa delle istanze.
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
Ha modificato il solo ammontare complessivo delle risorse stanziate, senza mutare la logica procedimentale della disciplina dei rimborsi.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Costituisce la base del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, con rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza o, per chi non ha ancora pagato, versamento del solo 10%.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e mancanza di disponibilità finanziaria, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la disciplina in esame violi il diritto alla tutela giurisdizionale, poiché non estingue il credito già accertato e ne consente comunque l’attuazione.
art. 3 Cost.
La soluzione adottata evita irragionevoli disparità di trattamento tra contribuenti che hanno già pagato l’imposta e contribuenti che non l’hanno pagata, garantendo parità nell’accesso al beneficio fiscale.
art. 113 Cost.
Una decisione giurisdizionale deve essere effettivamente eseguibile; la disciplina non può degradare il giudicato a mera enunciazione teorica.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Le limitazioni di bilancio nel settore fiscale sono ammissibili solo se rispettano il giusto equilibrio e la proporzionalità, senza sacrificare in modo definitivo il credito giudizialmente accertato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a constatare l’inadempimento, ma deve individuare e precisare il contenuto attuativo del giudicato, adottando anche i provvedimenti necessari per rendere effettivo il comando della sentenza.
- Le norme sopravvenute che prevedono limiti di spesa, riduzioni percentuali o procedure amministrative per il rimborso non incidono sul diritto sostanziale già accertato con sentenza definitiva, ma regolano la sola fase di attuazione del credito.
- Quando il credito di rimborso è stato definitivamente accertato, l’eventuale incapienza dei fondi pubblici non estingue il diritto del contribuente, ma impone di differire o modulare l’adempimento attraverso gli strumenti di contabilità pubblica previsti dall’ordinamento.
- Il limite finanziario previsto dalla legge per i rimborsi deve essere applicato in modo conforme a Costituzione e CEDU, evitando che la disciplina contabile si traduca in una falcidia sostanziale del credito o in una disparità irragionevole tra contribuenti in situazione identica.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può e deve sostituirsi all’Amministrazione anche nel verificare la capienza dei fondi e, se necessario, nel disporre l’attivazione di procedure speciali di pagamento, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
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