Sentenza n. 6375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente e liquidato le spese del primo grado in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante non ha contestato l’accoglimento della domanda relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente, ma esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenuta simbolica, non congrua e inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che la serialità della controversia non potesse giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tariffari e non adeguatamente motivata. Ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione complessiva di 1.189 euro, oltre oneri di legge, in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha premesso che il giudice dispone di un ampio potere discrezionale nella regolazione delle spese processuali e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, ma deve motivare quando la liquidazione si discosti in modo apprezzabile e rilevante dai valori tabellari. L’unico limite legale è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il richiamo alla sola serialità della controversia non costituiva motivazione sufficiente, anche perché la serialità non giustifica di per sé una riduzione delle spese e può, anzi, evidenziare la responsabilità dell’amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria. La liquidazione di 500 euro, manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri e non adeguatamente motivata, è stata ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di 1.189 euro non è stata accolta integralmente. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento della domanda.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale richiamato dal Collegio alla libertà del giudice nella liquidazione delle spese: non possono essere riconosciute somme simboliche o comunque non consone al decoro professionale.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Prevede la determinazione ministeriale dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, applicabili quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 4 D.M. n. 55/2014
il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate
I parametri tabellari costituiscono il riferimento ordinario per la liquidazione, ma non impongono minimi inderogabili; il loro significativo scostamento richiede motivazione.
art. 5 D.M. n. 55/2014
Impone di considerare, nella liquidazione, le caratteristiche, l’urgenza, il pregio, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e, con esse, il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere inciso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione.
art. 47 CDFUE
Richiamato quale fonte sovranazionale del principio di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo; il Collegio lo considera insieme alle norme sulla soccombenza e alla necessità di una liquidazione adeguatamente motivata.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dai decreti ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, anche in misura significativa, purché espliciti i criteri concretamente utilizzati.
- Quando la liquidazione giudiziale delle spese si discosta in modo apprezzabile e rilevante dai valori medi dei parametri ministeriali, il giudice deve fornire una motivazione specifica, riferita alle caratteristiche, alla difficoltà, al valore e all’impegno richiesto dalla controversia.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. impedisce comunque la liquidazione di somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, rappresentando il limite legale minimo al potere discrezionale del giudice nella determinazione delle spese.
- La mera serialità del contenzioso non costituisce, da sola, una motivazione sufficiente per ridurre sensibilmente le spese di lite; quando l’amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta dalla giurisprudenza, la serialità può assumere rilievo contrario alla riduzione delle spese.
- Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali e priva di adeguata motivazione può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea.
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