Sentenza del 07/02/2020 n. 695 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Deposito di documenti non prodotti in primo grado nel giudizio di appello - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto ammissibile il deposito dei documenti in sede d'appello anche se non prodotti in primo grado pur essendo nella disponibilità della parte; ha qualificato l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 come norma speciale rispetto all'art. 345 c.p.c., escludendo l'applicazione della preclusione prevista da quest'ultimo nel giudizio tributario. (Riferimento: Cass. 17120/2017).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
diniego o contestazione dell'ammissibilità del deposito, in sede di appello tributario, di documenti che non erano stati prodotti in primo grado nonostante fossero nella disponibilità della parte; questione se l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consenta comunque la produzione di nuovi documenti in appello o se sia richiamabile la preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 58
norma speciale che consente alle parti di produrre nuovi documenti nel grado di appello nel processo tributario; prevale sulla norma generale di chiusura probatoria del codice di procedura civile.
c.p.c., art. 345
preclusione alla produzione di nuovi documenti propria del giudizio civile, ritenuta non applicabile nel giudizio tributario quando interviene la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992.
Cass. 17120/2017
giurisprudenza di legittimità che conferma l'ammissibilità in appello dei documenti non prodotti in primo grado nel processo tributario richiamando la prevalenza dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 sull'art. 345 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 autorizza la produzione di nuovi documenti in appello anche se erano disponibili in primo grado; non opera la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
- La regola speciale del processo tributario prevale sulla disciplina generale del codice di procedura civile; pertanto le eccezioni civili di preclusione non devono essere automaticamente estese al contenzioso tributario.
- L'ammissibilità non è automatica: il giudice d'appello valuta rilevanza, utilità e eventuale abuso o tardività manifesta; può comunque valutare l'incidenza sul contraddittorio e disporre eventuali provvedimenti istruttori o rimesse.
- Per minimizzare contestazioni è consigliabile spiegare nel deposito le ragioni della mancata produzione in primo grado e allegare ogni documento utile, perché la giurisprudenza ammessa tende a favorire il contraddittorio e la ricerca della verità sostanziale.
- L'amministrazione resistente non può invocare semplicemente l'art. 345 c.p.c. per ottenere l'esclusione di documenti in appello nel giudizio tributario; deve invece dimostrare un concreto pregiudizio o altra valida ragione per chiederne l'esclusione.
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