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Sentenza

Sentenza n. 2404/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3536/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 07/05/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 24471/2024 cui è stato riunito, tra gli altri, il procedimento recante R.G. n. 26389/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 07/05/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli - Area Civile/Lavoro il 27/10/2025.

Giustizia amministrativa202506738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 1.000 per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3536/2025, che aveva condannato il Ministero, tra l'altro, a riconoscere in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale di euro 500 annui relativamente a due annualità già maturate. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato né attribuito concretamente alla ricorrente il beneficio riconosciuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale era tenuta a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta alla docente. Ha verificato la definitività della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale complessivo di euro 1.000 entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di agire per l'ottemperanza della pronuncia non adempiuta.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre una penalità di mora per incentivare l'Amministrazione all'adempimento, determinandola nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e facendola decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata quale misura coercitiva accessoria nell'ambito dell'ottemperanza a un giudicato non eseguito.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di un'utilità o di un bene della vita, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere azionata in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'ottemperanza non si esaurisce nell'adozione di atti formalmente coerenti con il giudicato, ma richiede la concreta attribuzione al beneficiario dell'utilità riconosciuta dalla pronuncia giudiziale.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento subordinatamente alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può accompagnare l'ordine di esecuzione con una penalità di mora, anche parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, destinata a operare fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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