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Ordinanza

Ordinanza n. 5645/2026 - Napoli, Sezione 8

Ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di decreto

Giustizia amministrativa201800438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: rifiuto del rimborso del contributo unificato relativo al giudizio concluso con la sentenza del TAR Campania n. 2077 del 24 marzo 2021, dichiarativa della cessazione della materia del contendere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza e chiesto chiarimenti, ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a., sull’esecuzione della sentenza n. 2077 del 24 marzo 2021, con specifico riguardo al mancato rimborso del contributo unificato, negato dal Ministero in ragione della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha dedotto che, essendo la propria pretesa stata soddisfatta dall’amministrazione solo dopo l’instaurazione del giudizio, il contributo unificato dovesse essergli rimborsato secondo il principio della soccombenza.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti, precisando che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale e costituisce una pronuncia di merito. L’imputazione definitiva del contributo unificato segue il principio della soccombenza, anche virtuale. Nel caso concreto, il pagamento del debito da parte del Ministero risultava effettuato e comunicato il 31 luglio 2018, dopo l’instaurazione del giudizio indicata dal Collegio come avvenuta il 2 febbraio 2028; la soddisfazione successiva alla proposizione del ricorso comportava quindi l’applicazione del regime ordinario della soccombenza e il contributo era dovuto al ricorrente, ove ritualmente versato. Il dispositivo si limita a rendere i chiarimenti ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a.; non dispone espressamente una condanna al pagamento. Il testo presenta un’incongruenza cronologica tra il pagamento del 31 luglio 2018 e la data di instaurazione del ricorso indicata come 2 febbraio 2028, che non viene corretta.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    Il Collegio rende i chiarimenti che seguono ai sensi dell’art. 114, comma settimo c.p.a., sussistendo nella domanda i requisiti di forma e sostanza di cui all’art. 112, comma quinto.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di rendere chiarimenti sull’esecuzione del giudicato quando la domanda ne possiede i requisiti di forma e sostanza.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio rende i chiarimenti che seguono ai sensi dell’art. 114, comma settimo c.p.a., sussistendo nella domanda i requisiti di forma e sostanza di cui all’art. 112, comma quinto.

    La domanda di chiarimenti è ammissibile in quanto dotata dei requisiti di forma e sostanza richiesti per l’attivazione del potere previsto dall’art. 114, comma 7, c.p.a.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Ove il giudizio si concluda con una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere, preupposto è che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, secondo la previsione di cui all’art. 34 ultimo comma c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta.

Massime di principio

  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata e ha natura di pronuncia di merito; si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ha natura processuale.
  • Quando la pretesa del ricorrente viene soddisfatta dall’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio, l’imputazione del contributo unificato segue il principio ordinario della soccombenza, anche virtuale; il rimborso spetta al ricorrente se il contributo è stato ritualmente versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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