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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21725/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento, a seguito di rideterminazione induttiva del reddito, rettificando dichiarazioni ai fini Ires, Irap e Iva e contestando maggiore imposta e indebita detrazione Iva. La società aveva ottenuto in appello un parziale accoglimento: la CTR aveva ritenuto non applicabile il raddoppio dei termini per l'Irap; quanto a Iva e Ires aveva escluso il raddoppio perché l'Agenzia non aveva prodotto la denuncia penale e, comunque, aveva ritenuto insussistenti i presupposti dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini in materia Irap; 2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 per mancata considerazione della denuncia penale; 3) violazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto valutare in astratto la configurabilità del reato di dichiarazione infedele e che la CTR avrebbe errato nel ritenere non superate le soglie di punibilità e nel pretendere prova ulteriore rispetto agli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il raddoppio dei termini di accertamento non opera in materia Irap perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la censura non colpiva specificamente la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia circa i presupposti del raddoppio e, in particolare, circa il superamento del rapporto percentuale previsto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000, non essendo sufficiente la mera riproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento. Il secondo motivo è stato assorbito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di decadenza presuppone l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio che faccia sorgere l'obbligo di denuncia; per l'Irap non si applica perché le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sul raddoppio dei termini in materia Iva, applicabile solo in presenza dei presupposti penal-tributari.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia sorge solo ove vi siano fatti astrattamente integranti un reato perseguibile d'ufficio; il giudice tributario può verificare la sussistenza di tali presupposti con valutazione postuma.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    "l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 103.291,38" e "l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione [...] è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione"

    Ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele occorre il congiunto superamento delle soglie previste; la verifica va compiuta in astratto e può riguardare anche una sola delle imposte evase quanto alla soglia dell'imposta.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 25 e art. 30 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamati nel motivo relativo all'Irap, in relazione alla disciplina dell'imposta e al raddoppio dei termini.

  • art. 7 L. n. 212/2002

    La motivazione dell'avviso di accertamento serve a delimitare la pretesa e a consentire la difesa del contribuente, ma non equivale alla prova dei fatti costitutivi della pretesa stessa.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'astratta configurabilità di un reato tributario perseguibile d'ufficio e non richiede l'accertamento in concreto del reato, né la previa effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
  • La verifica del presupposto penale del raddoppio deve essere svolta dal giudice tributario con valutazione "ora per allora" dei fatti e può essere contestata dal contribuente per verificare l'assenza di un uso pretestuoso o strumentale della disciplina.
  • Per il delitto di dichiarazione infedele la soglia dell'imposta evasa va intesa nel senso che è sufficiente il superamento con riferimento anche a una sola delle imposte considerate; resta necessario, però, il congiunto superamento anche della soglia percentuale o assoluta degli elementi attivi sottratti all'imposizione.
  • Ai fini della legittimità del raddoppio dei termini, l'amministrazione finanziaria deve fornire prova dei presupposti sostanziali che lo giustificano quando il contribuente li contesti; la mera completezza o motivazione dell'avviso di accertamento non basta a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
  • Nel giudizio tributario deve tenersi distinta la motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa: la prima attiene alla conoscibilità della pretesa, la seconda al suo fondamento sostanziale in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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