Sentenza del 20/07/2023 n. 21720 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il fondo ha chiesto il rimborso parziale delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti negli anni 2007-2010, sostenendo che l'applicazione dell'aliquota del 15% (ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA) determinava una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, che erano assoggettati, ratione temporis, all'imposta sostitutiva sul risultato di gestione del 12,5% (o al 5% per particolari regolamenti). La doglianza è fondata sulla violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 63 TFUE e alla necessità di interpretare la disciplina convenzionale e nazionale in conformità al diritto UE. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello, ritenendo che il giudice di merito abbia erroneamente escluso la rilevanza dell'art. 63 e abbia posto in modo improprio l'onere probatorio sul contribuente. La causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale d'appello di Abruzzo (sezione staccata di Pescara) in diversa composizione per nuovo esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 63 T.F.U.E.
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi.
La norma vieta misure che ostacolino i movimenti di capitali anche tra Stati membri e paesi terzi; può essere fatta valere da soggetti non residenti e impedisce trattamenti fiscali nazionali che, senza giustificazione, dissuadano investimenti transfrontalieri.
art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America (sul divieto di doppia imposizione)
l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
La disposizione fissa un limite massimo di ritenuta per i non residenti; tuttavia il suo ambito va interpretato conformemente al diritto UE: non può essere applicata in modo da legittimare una discriminazione contraria all'art. 63 TFUE.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, comma 2
Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva; aliquota ridotta al 5% in specifiche condizioni.
Norma nazionale che fissava, ratione temporis, un regime fiscale agevolato per i fondi comuni mobiliari residenti; tale disciplina è il parametro nazionale di confronto per valutare l'eventuale discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE.
art. 65 T.F.U.E.
La disposizione di cui all'art. 63 non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione.
Consente deroghe al divieto di restrizioni purché interpretate restrittivamente: le differenze di trattamento devono essere giustificate da ragioni obiettive d'interesse generale e non costituire discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata.
Massime di principio
- Quando una convenzione internazionale fissa un tetto massimo di ritenuta, il giudice nazionale deve interpretare l'applicazione della disciplina convenzionale e della norma interna in modo conforme al diritto UE; se l'applicazione meccanica della convenzione comporta una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE, il giudice deve adottare un'interpretazione adeguatrice o, se impossibile, disapplicare la norma nazionale contrastante.
- Per valutare la comparabilità delle situazioni ai fini dell'art. 63 TFUE la comparazione deve essere condotta con riferimento ai criteri previsti dalla normativa tributaria nazionale in tema di imposizione dei dividendi (cioè la disciplina nazionale applicabile), non alla tassazione vigente nello Stato terzo di residenza del contribuente.
- Il contribuente deve indicare e documentare la disparità di trattamento (es. l'aliquota o il regime più favorevole riservato ai fondi residenti), ma non è richiesto che provi elementi estranei alla normativa nazionale (come la tassazione nello Stato estero). Una volta dimostrata la differenza, l'Amministrazione deve giustificarla con ragioni ammesse dall'art. 65 TFUE.
- Le differenze di trattamento ammesse dall'art. 65 TFUE sono interpretate restrittivamente: lo Stato deve fornire motivazioni oggettive e non arbitrarie che giustifichino la disparità; l'assenza di giustificazioni permette di ritenere la misura discriminatoria.
- Nelle controversie simili è strategico citare la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione che ha già dichiarato la necessità di un'interpretazione conforme delle convenzioni bilaterali quando queste possano ledere le libertà UE; raccogliere e presentare alla prima istanza la documentazione sulla disciplina nazionale applicabile per rendere evidente la disparità di trattamento.
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