Sentenza n. 535/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento 1) del provvedimento/nota n. 5857 del 3 giugno 2024 , del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,–con il quale Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno– ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001 presentata dal V.F. Riccardo Riti con la seguente motivazione: "Vista l'istanza della S.V. presentata in data 30/04/2024, acquisita con nota prot. n.4374; Vista la nota della DCRISFIN prot. n. 9775 del 07/03/2024; Vista la nota della DIR MAR prot. n. 8356 del 17/05/2024; si comunica che la richiesta di riconoscimento dell'indennità in oggetto indicata non può essere accolta."; 2) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato, e per il conseguente accertamento della fondatezza della richiesta indennitaria presentata dal ricorrente in data 30 aprile 2024, nonché del diritto dello stesso a ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento per il periodo decorrente dal 24 settembre 2018 e fino al 6 luglio 2020, a seguito del trasferimento disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno con o.d.g. n. 779 del 14 settembre 2018 e per la condanna del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – alla corresponsione, in suo favore, dell'indennità di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001 per il suddetto periodo, già quantificata in € 11.341,80 (o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento per il trasferimento dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno al Distaccamento di Amandola/Monti Sibillini
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’amministrazione ha respinto la richiesta di riconoscimento e liquidazione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. n. 86/2001, riferita al periodo dal 24 settembre 2018 al 6 luglio 2020. Ha dedotto la violazione dell’art. 1 della l. n. 86/2001, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria e motivazione. Il trasferimento era stato disposto con ordine del giorno n. 779 del 14 settembre 2018, per esigenze di servizio connesse all’apertura del distaccamento di Amandola e al riequilibrio dei turni, senza che risultasse una domanda volontaria del dipendente. Il ricorrente ha inoltre allegato la distanza di circa 48 km tra le sedi e il successivo rientro ad Ascoli Piceno mediante procedura di mobilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. In primo luogo ha rilevato il palese difetto di motivazione, poiché l’atto si limitava a richiamare due note amministrative e a comunicare che la richiesta non poteva essere accolta, senza rendere comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione; le note richiamate, inoltre, non contenevano disposizioni derogatorie rispetto all’art. 1 della l. n. 86/2001. Il Collegio ha esaminato anche il merito, considerando provati i fatti allegati perché non specificamente contestati dalle amministrazioni, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto sussistenti i presupposti del trasferimento d’autorità rilevante ai fini dell’indennità: ordine formale di movimentazione, assenza di domanda del dipendente, esigenza di servizio esplicitata, potenziale irreversibilità del trasferimento e distanza superiore a 10 km tra i Comuni interessati. L’amministrazione è stata condannata a calcolare e liquidare l’indennità dovuta, oltre agli interessi dalla data della domanda fino al soddisfo, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Interno e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 86/2001
La disposizione è stata applicata nel senso che il trasferimento d’autorità, disposto per esigenze di servizio, con distanza superiore a 10 km e senza domanda del dipendente, può fondare il diritto all’indennità di trasferimento quando ricorrano gli ulteriori presupposti indicati dalla decisione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
I fatti allegati dal ricorrente sono stati considerati provati perché non specificamente contestati dalle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- Il diniego di un’indennità richiesta dal dipendente pubblico è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a richiamare note amministrative e a comunicare il rigetto senza indicare le ragioni concrete e l’iter logico-giuridico che conducono alla decisione.
- Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. n. 86/2001, rileva come trasferimento d’autorità la movimentazione disposta formalmente dall’amministrazione, per esigenze di servizio, senza una domanda del dipendente, verso una sede distante oltre 10 km, anche quando il successivo rientro sia avvenuto mediante una distinta procedura di mobilità.
- Nel giudizio amministrativo, i fatti allegati dal ricorrente possono essere considerati provati quando l’amministrazione, costituita in giudizio, non li abbia specificamente contestati, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
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