Cassazione Penale, Sentenza n. 15129/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato censura principalmente: 1) vizio e carenza di motivazione perché la Corte di appello avrebbe privilegiato le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase d'indagine rispetto a quelle rese in dibattimento, ribaltando il criterio secondo cui le dichiarazioni rese nel contraddittorio hanno maggiore valore; 2) omissione di valutazione delle dichiarazioni contraddittorie rilasciate dalla persona offesa nelle fasi investigative; 3) violazione del principio del ne bis in idem/assorbimento tra i reati di maltrattamenti e di estorsione, sostenendo che i maltrattamenti si ridurrebbero a minacce finalizzate esclusivamente a ottenere denaro e dovrebbero essere assorbiti nell'estorsione; 4) mancata accoglienza della richiesta di conversione della pena deterrminata in sanzioni sostitutive per presunta carenza di procura speciale a sostegno della relativa istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte delle censure confermando il giudizio di responsabilità per maltrattamenti ed estorsione; ha però accolto parzialmente il ricorso annullando la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 20‑bis e connessi): la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive non fosse inammissibile se generica perché l'applicazione di tali misure rientra nei poteri d'ufficio del giudice e che la procura speciale risultava allegata; perciò ha disposto il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame esclusivamente sul punto delle sanzioni sostitutive. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e il giudizio di responsabilità è definitivo. Inoltre è disposta l'oscurazione dei dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato in relazione ai profili di motivazione e valutazione delle prove; la Corte valuta la correttezza del procedimento valutativo adottato dai giudici di merito
art. 493 c.p.p.
Citato nel complesso delle norme procedurali impugnate, con riferimento ai vizi di motivazione e di diritto dedotti in ricorso
art. 500 c.p.p.
Riferito alle formalità e ai fermi atti di impugnazione; richiamato nell'ambito delle censure procedurali
art. 512 c.p.p.
Richiamato nell'ambito delle norme processuali cui il ricorrente attiene per censurare la motivazione della sentenza di merito
art. 24 e art. 111 Cost.
Invocate per sostenere violazioni del diritto alla difesa e del giusto processo in relazione alla presunta carenza di motivazione e al valore probatorio delle dichiarazioni
art. 6 CEDU
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la tutela del diritto a un equo processo (spec. valore delle dichiarazioni rese in contraddittorio)
art. 122 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta mancata produzione della procura speciale; la Cassazione invece accerta che la procura era stata trasmessa
art. 20-bis (norma sulle sanzioni sostitutive, novella 2020 e successive proroghe)
La Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive, anche se generica e formulata nei "motivi nuovi", debba essere valutata perché l'applicazione delle sanzioni sostitutive rientra nei poteri d'ufficio del giudice e la richiesta può sollecitare tale potere
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (privacy)
Applicato per disporre l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione della sentenza, al fine di tutelare la riservatezza degli interessati
Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 27918/2010
Richiamata dalle parti e valutata dalla Corte in tema di valore delle dichiarazioni extraprocessuali rispetto a quelle rese in dibattimento; la Cassazione conferma che le dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti possono essere ritenute più attendibili se motivate e coerenti
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa rese in fase d'indagine possono essere utilizzate e poggiare la condanna se sono state acquisite con il consenso della difesa e risultano, in motivazione, più coerenti e verosimili rispetto a quelle rese in dibattimento; la Corte di legittimità non sindaca liberamente la valutazione di merito salvo vizi logici o di legge
- Le censure in Cassazione devono essere critiche e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: la mera ripetizione di argomentazioni già valutate in appello senza prospettare un vizio specifico d'illegittimità è destinata all'inammissibilità
- I "motivi nuovi" non possono ampliare il thema decidendum oltre i termini fissati dall'appello; questioni nuove di fatto o che richiedono nuova valutazione probatoria non sono devolute alla Cassazione se non dedotte nei termini processuali previsti
- Le richieste relative a benefici o misure alternative (es. sanzioni sostitutive) che rientrano nei poteri d'ufficio del giudice possono essere sollecitate anche in maniera generica dalla difesa e, se la procura è stata allegata, il giudice d'appello deve valutare il beneficio; l'assenza apparente di procura può essere sanata se risulta prodotta negli atti
- La contestazione di sovrapposizione tra reati (assorbimento/ne bis in idem) richiede una precisa deduzione fattuale e motivata: non basta un rilievo astratto, occorre che il ricorrente indichi come e perché gli elementi di fatto siano sovrapponibili
- In presenza di reati contro familiari e di questioni delicate, va considerata la tutela della privacy (art. 52 d.lgs. 196/2003) con eventuale oscuramento dei dati sensibili nelle riproduzioni della sentenza
- Le indicazioni della Corte EDU sul valore delle dichiarazioni devono essere rispettate, ma è ammissibile che il giudice di merito attribuisca prevalenza a dichiarazioni extraprocessuali se adeguatamente motivate e acquisite nel rispetto delle garanzie difensive
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