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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15129/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato censura principalmente: 1) vizio e carenza di motivazione perché la Corte di appello avrebbe privilegiato le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase d'indagine rispetto a quelle rese in dibattimento, ribaltando il criterio secondo cui le dichiarazioni rese nel contraddittorio hanno maggiore valore; 2) omissione di valutazione delle dichiarazioni contraddittorie rilasciate dalla persona offesa nelle fasi investigative; 3) violazione del principio del ne bis in idem/assorbimento tra i reati di maltrattamenti e di estorsione, sostenendo che i maltrattamenti si ridurrebbero a minacce finalizzate esclusivamente a ottenere denaro e dovrebbero essere assorbiti nell'estorsione; 4) mancata accoglienza della richiesta di conversione della pena deterrminata in sanzioni sostitutive per presunta carenza di procura speciale a sostegno della relativa istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte delle censure confermando il giudizio di responsabilità per maltrattamenti ed estorsione; ha però accolto parzialmente il ricorso annullando la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 20‑bis e connessi): la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive non fosse inammissibile se generica perché l'applicazione di tali misure rientra nei poteri d'ufficio del giudice e che la procura speciale risultava allegata; perciò ha disposto il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame esclusivamente sul punto delle sanzioni sostitutive. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e il giudizio di responsabilità è definitivo. Inoltre è disposta l'oscurazione dei dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione e valutazione delle prove; la Corte valuta la correttezza del procedimento valutativo adottato dai giudici di merito

  • art. 493 c.p.p.

    Citato nel complesso delle norme procedurali impugnate, con riferimento ai vizi di motivazione e di diritto dedotti in ricorso

  • art. 500 c.p.p.

    Riferito alle formalità e ai fermi atti di impugnazione; richiamato nell'ambito delle censure procedurali

  • art. 512 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle norme processuali cui il ricorrente attiene per censurare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Invocate per sostenere violazioni del diritto alla difesa e del giusto processo in relazione alla presunta carenza di motivazione e al valore probatorio delle dichiarazioni

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la tutela del diritto a un equo processo (spec. valore delle dichiarazioni rese in contraddittorio)

  • art. 122 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta mancata produzione della procura speciale; la Cassazione invece accerta che la procura era stata trasmessa

  • art. 20-bis (norma sulle sanzioni sostitutive, novella 2020 e successive proroghe)

    La Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive, anche se generica e formulata nei "motivi nuovi", debba essere valutata perché l'applicazione delle sanzioni sostitutive rientra nei poteri d'ufficio del giudice e la richiesta può sollecitare tale potere

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (privacy)

    Applicato per disporre l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione della sentenza, al fine di tutelare la riservatezza degli interessati

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 27918/2010

    Richiamata dalle parti e valutata dalla Corte in tema di valore delle dichiarazioni extraprocessuali rispetto a quelle rese in dibattimento; la Cassazione conferma che le dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti possono essere ritenute più attendibili se motivate e coerenti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa rese in fase d'indagine possono essere utilizzate e poggiare la condanna se sono state acquisite con il consenso della difesa e risultano, in motivazione, più coerenti e verosimili rispetto a quelle rese in dibattimento; la Corte di legittimità non sindaca liberamente la valutazione di merito salvo vizi logici o di legge
  • Le censure in Cassazione devono essere critiche e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: la mera ripetizione di argomentazioni già valutate in appello senza prospettare un vizio specifico d'illegittimità è destinata all'inammissibilità
  • I "motivi nuovi" non possono ampliare il thema decidendum oltre i termini fissati dall'appello; questioni nuove di fatto o che richiedono nuova valutazione probatoria non sono devolute alla Cassazione se non dedotte nei termini processuali previsti
  • Le richieste relative a benefici o misure alternative (es. sanzioni sostitutive) che rientrano nei poteri d'ufficio del giudice possono essere sollecitate anche in maniera generica dalla difesa e, se la procura è stata allegata, il giudice d'appello deve valutare il beneficio; l'assenza apparente di procura può essere sanata se risulta prodotta negli atti
  • La contestazione di sovrapposizione tra reati (assorbimento/ne bis in idem) richiede una precisa deduzione fattuale e motivata: non basta un rilievo astratto, occorre che il ricorrente indichi come e perché gli elementi di fatto siano sovrapponibili
  • In presenza di reati contro familiari e di questioni delicate, va considerata la tutela della privacy (art. 52 d.lgs. 196/2003) con eventuale oscuramento dei dati sensibili nelle riproduzioni della sentenza
  • Le indicazioni della Corte EDU sul valore delle dichiarazioni devono essere rispettate, ma è ammissibile che il giudice di merito attribuisca prevalenza a dichiarazioni extraprocessuali se adeguatamente motivate e acquisite nel rispetto delle garanzie difensive

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