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Sentenza

Sentenza n. 757/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 211/2024, nel procedimento RG. n 421/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 20.09.2024, pubblicata in pari data;

Giustizia amministrativa202600364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione resa in udienza non è stata considerata una rinuncia formalmente valida, poiché priva delle formalità richieste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; è stata invece interpretata come sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione dell'accordo tra le parti.

TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell'amministrazione asseritamente non conforme alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 211/2024, oggetto del giudizio di ottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 211/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di giudice del lavoro. Nel corso dell'udienza camerale del 21 maggio 2026, i suoi difensori hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non rispettava le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto, ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, la dichiarazione è stata qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla disposizione; in mancanza, la dichiarazione resa dalla parte non produce gli effetti propri della rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione non formalmente valida come rinuncia può essere qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce base normativa per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella pronuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo produce gli effetti propri dell'estinzione solo se è proposta nel rispetto delle formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; una mera dichiarazione resa in udienza, priva di tali formalità, non equivale a rinuncia processuale valida.
  • Quando la parte manifesta in udienza di non avere più interesse alla decisione, ma la dichiarazione non integra una rinuncia formalmente valida, il giudice può qualificarla come sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • Le spese del giudizio possono essere compensate quando le parti manifestano un accordo in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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