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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04779/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Una proprietaria di appartamento al quinto piano di un edificio condominiale agiva contro il proprietario dell'attico sovrastante chiedendone la condanna a eseguire lavori di riassetto strutturale, assumendo che il peso eccessivo delle opere realizzate sull'attico avesse provocato lesioni, infiltrazioni e pericolo di crollo del solaio di sua proprietà. Veniva evocato in giudizio anche il condominio. Il tribunale accoglieva la domanda contro il proprietario dell'attico e la rigettava contro il condominio, compensando in primo grado le spese tra attrice e condominio senza adeguata motivazione. In appello, il proprietario dell'attico impugnava la decisione principale; il condominio proponeva appello incidentale limitatamente alla compensazione delle spese. La corte d'appello respingeva entrambi gli appelli, ma condannava anche il condominio a rifondere le spese del grado all'attrice, pur avendo riconosciuto il difetto di motivazione della compensazione disposta dal primo giudice e tentando di colmare essa stessa la motivazione richiamando il pregiudizio statico del solaio come interesse condominiale. Il condominio ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per errata applicazione dei criteri sulle spese e sulla natura residuale della compensazione; (3) ulteriore violazione degli artt. 92 e 92 c.p.c. per avere la corte d'appello mantenuto la condanna alle spese nonostante l'estraneità del condominio all'oggetto della lite e il rigetto della domanda nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del condominio. Ha ritenuto fondati unitariamente i tre motivi, rilevando che la corte d'appello aveva riconosciuto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sulla compensazione delle spese tra attrice e condominio, ma poi aveva comunque condannato il condominio a rifondere le spese del grado all'attrice senza una spiegazione percepibile e coerente. La motivazione è stata qualificata come apparente perché non consentiva di comprendere il fondamento della decisione; inoltre è stata ravvisata la violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, poiché la domanda contro il condominio era stata integralmente respinta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame della regolazione delle spese tra attrice e condominio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo di ricorso come vizio denunciato

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte lo richiama come norma sulla regola della soccombenza e sul divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"

    nel testo applicabile ratione temporis la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi; la decisione che compensa o mantiene la compensazione deve essere sorretta da motivazione percepibile

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, quando sia consentita dalla disciplina applicabile ratione temporis, richiede l'esistenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi e non può essere affermata in modo meramente assertivo.
  • Se la domanda proposta contro una parte è stata integralmente respinta, quella parte non può essere condannata a rifondere le spese del giudizio alla controparte vittoriosa, perché ciò contrasta con il principio di soccombenza.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non può essere integrata con congetture dell'interprete.
  • Il giudice di appello che rilevi il difetto di motivazione sul regime delle spese in primo grado non può poi confermare o introdurre una diversa regolazione delle spese senza una ragione autonoma, chiara e coerente con l'esito complessivo della lite.
  • La regolazione delle spese deve tenere conto dell'esito globale del giudizio tra le parti interessate e non può prescindere dal fatto che una di esse sia risultata totalmente vittoriosa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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