Sentenza del 03/06/2015 n. 4956 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - IRAP - IVA - Richiesta spiegazioni - Non fornite - Accertamento - Esibizione scritture contabili - Non prodotte - Forza maggiore - Distruzione scritture contabili - Causa allagamento - Prova non fornita - Accertamento - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva inviato un questionario chiedendo spiegazioni sull’elevata incidenza della voce "altre componenti negative" rispetto ai ricavi dichiarati, pari a circa il 68% del reddito dichiarato. Non avendo ricevuto spiegazioni e documentazione contabile sufficienti, l’Amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento rideterminando il reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva sostenuto di non aver potuto esibire le scritture perché distrutte a causa dell’allagamento del luogo in cui erano conservate, invocando la forza maggiore.
La decisione
La pretesa dell’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta legittima. La forza maggiore non può essere invocata per giustificare la mancata esibizione delle scritture contabili se l’evento impeditivo non è adeguatamente provato. Nel caso concreto non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l’allagamento e la distruzione delle scritture; inoltre, poiché la contabilità era affidata a un professionista, sarebbe stato possibile tentare una ricostruzione delle movimentazioni contabili. La mancata collaborazione e l’assenza di adeguate giustificazioni hanno quindi consentito la rideterminazione del reddito.
Norme richiamate
Disciplina degli accertamenti tributari e degli obblighi di esibizione delle scritture contabili
Il contribuente deve rispondere alle richieste dell’Amministrazione finanziaria e mettere a disposizione la documentazione contabile necessaria a giustificare i dati dichiarati. La mancata esibizione, se non adeguatamente giustificata, legittima l’accertamento e la rideterminazione del reddito.
Principio della forza maggiore
La forza maggiore può escludere le conseguenze della mancata produzione documentale solo se l’evento è imprevedibile, inevitabile e concretamente dimostrato. Non è sufficiente una dichiarazione del contribuente: occorrono prove dell’evento, della distruzione dei documenti e dell’impossibilità di ricostruire la contabilità.
Massime di principio
- Chi invoca la distruzione o l’indisponibilità della contabilità per causa di forza maggiore deve fornire prove oggettive dell’evento e del suo collegamento con la perdita dei documenti.
- In caso di smarrimento o distruzione delle scritture, è opportuno produrre ogni elemento residuo, come documentazione deteriorata, denunce, verbali, fotografie, attestazioni assicurative o dichiarazioni del professionista incaricato.
- La perdita dei documenti non esonera automaticamente dal dovere di collaborazione: il contribuente deve tentare una ricostruzione della contabilità tramite copie, dati bancari, fatture elettroniche, registri fiscali e documentazione conservata dal commercialista.
- La mancata risposta a un questionario dell’Amministrazione, soprattutto quando riguarda componenti negative di importo anomalo, può giustificare un accertamento analitico o induttivo.
- L’onere di dimostrare l’esistenza di una causa impeditiva e l’impossibilità di fornire spiegazioni resta, in linea generale, a carico del contribuente che la invoca.
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