Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11078/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che l'immobile non potesse essere qualificato come privata dimora perché occupato. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile: da un lato, perché la questione relativa all'occupazione dell'immobile era proposta per la prima volta in sede di legittimità; dall'altro, perché il motivo si risolveva in una diversa lettura delle prove e richiedeva un apprezzamento di fatto estraneo al sindacato di legittimità, in assenza di specifiche deduzioni di travisamento delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 624-bis c.p.

    La responsabilità è stata confermata per il furto in abitazione commesso in concorso di persone; la Corte non rivede la qualificazione giuridica proposta solo in modo nuovo o mediante una diversa lettura dei fatti.

  • art. 624-bis c.p.

    La nozione di privata dimora può ricomprendere anche un immobile non abitato, purché per caratteristiche intrinseche e destinazione sia funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata.

  • art. 110 c.p.

    È stata contestata e confermata la partecipazione concorsuale nel reato principale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile per la prima volta una questione di fatto, quando essa non sia stata devoluta nei gradi di merito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, se non sono specificamente indicati travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
  • Ai fini dell'art. 624-bis c.p., integra la privata dimora anche un immobile non attualmente abitato, se per caratteristiche strutturali e destinazione è funzionalmente deputato allo svolgimento di atti della vita privata.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando, sotto tale veste, richiede in realtà un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.