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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18922/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della condotta di scarico del caseificio di sua titolarità, contestando: 1) la valutazione indiziale del Tribunale, ritenuta basata su elementi congetturali e su motivazione apparentemente assente; 2) l'omessa considerazione della consulenza tecnica difensiva e dei filmati di video-ispezione che avrebbero dimostrato l'esistenza di ulteriori tubazioni nel pozzetto non riconducibili al caseificio; 3) un presunto errore nell'individuazione dell'AUA richiamata dai giudici (sostenendo che l'AUA menzionata riguardava altro stabilimento mentre il sito interessato era autorizzato con diversa AUA antecedente ai fatti); 4) l'illogicità della motivazione sul periculum in mora, posto che l'attività nello stabilimento di via Miglio n.25 risultava cessata/trasferita. La difesa chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza di conferma del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito un adeguato percorso motivazionale, sorretto da elementi investigativi (sopralluoghi dei Carabinieri Forestali e dell'Arpac, analisi chimiche del 10/08/2021, video e foto, prove di continuità idraulica) che comprovavano lo sversamento di siero non depurato dalla condotta riconducibile al caseificio e la contaminazione del corso d'acqua. La consulenza difensiva non ha dimostrato che gli scarichi illeciti provenissero da tubazioni diverse né ha scalfito le risultanze delle forze investigative. Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la necessità di mantenere il vincolo reale sul pozzetto e sulla condotta, anche in presenza di altre tubazioni e nonostante la cessazione dell'attività nello specifico stabilimento, per evitare il rischio di ulteriori sversamenti o collegamenti abusivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 452-bis cod. pen.

    Norma penale relativa agli illeciti ambientali (inquinamento da scarichi), riferita ai reati contestati per lo sversamento di reflui.

  • art. 124-137 d.lgs. n. 152/2006

    Disposizioni del testo unico ambientale in materia di tutela delle acque e autorizzazioni allo scarico, richiamate come quadro normativo delle condotte contestate.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola la impugnazione in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; la Corte richiama questa limitazione procedurale.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta della motivazione è contestabile in Cassazione solo con il motivo specifico previsto da questa lettera.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di sostenere le spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicato per la condanna alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in riferimento alla valutazione sull'eventuale responsabilità/dolo nella determinazione della causa di inammissibilità e al criterio per l'irrogazione della somma equitativa alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge o vizi motivazionali radicali: non è sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto supportate da congrue indagini.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro cautelare fondato su accertamenti tecnici e prove di continuità idraulica, la difesa deve produrre elementi tecnici probanti che direttamente confutino le conclusioni investigative (es. controanalisi, prove di interdizione delle connessioni o evidenze tecniche che dimostrino l'assenza di collegamento tra la condotta e lo stabilimento).
  • La presenza di altre tubazioni in un pozzetto comune non esclude automaticamente la responsabilità di chi risulta collegato a una condotta: occorre dimostrare l'origine alternativa degli scarichi con indagini tecniche precise.
  • La cessazione o il trasferimento dell'attività nello stabilimento non elimina necessariamente il pericolo di danno imminente (periculum in mora) quando permangono infrastrutture o collegamenti che possono consentire ulteriori sversamenti; il sequestro può essere mantenuto per impedire il rischio di continuazione o di collegamenti abusivi.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a un'ulteriore somma equitativa, salvo che non si dimostri la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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