Sentenza n. 7858/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, della determina Dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- del 17.04.2023 – numero di protocollo -OMISSIS- del 17.04.2023 di Roma Capitale - Municipio Roma I – U.O. Amministrativa Ufficio Pubblici Esercizi con Somministrazione di Alimenti e Bevande (Prati e Trevi), notificata in pari data, con la quale è stata disposta la sospensione per la durata di giorni 15 (quindici) dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale sito in -OMISSIS- da -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per reiterata installazione e utilizzazione all’esterno del locale di dispositivi di amplificazione sonora
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determina dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la sospensione dell’attività per quindici giorni, in applicazione degli artt. 14 e 33 della D.A.C. n. 43/2019. La misura traeva origine da due accertamenti della Polizia di Roma Capitale: il primo del 15 maggio 2022 e il secondo del 4 novembre 2022, relativi alla presenza e all’utilizzo, sulla soglia del locale e con orientamento verso la pubblica via, di un impianto di amplificazione sonora, con riproduzione musicale udibile all’esterno. La ricorrente ha dedotto: la violazione degli artt. 14, comma 1, e 33, comma 5, della D.A.C. n. 43/2019 e l’eccesso di potere per errore sui presupposti, sostenendo di non avere ricevuto il verbale relativo alla seconda violazione e di non avere avuto un tempo sufficiente per accedere agli atti; la violazione del principio di proporzionalità e del giusto procedimento, nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, assumendo che le condotte non fossero idonee a integrare il divieto perché i dispositivi erano collocati sulla soglia dell’esercizio e che la seconda violazione non fosse stata notificata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovata la reiterazione della medesima violazione nelle date del 15 maggio 2022 e del 4 novembre 2022, entrambe riconducibili al divieto di installare all’esterno dei locali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, con diffusione della musica esclusivamente all’interno di locali insonorizzati. La contestazione della seconda violazione risultava dal verbale notificato il 4 novembre 2022 e, comunque, i verbali costituivano gli elementi istruttori posti a fondamento del successivo provvedimento di sospensione; pertanto, la mancata notificazione dedotta dalla ricorrente non incideva sulla legittimità della misura. Il giudice ha escluso anche la non sovrapponibilità delle condotte, poiché il posizionamento dell’impianto sulla soglia e l’orientamento verso la strada rientravano nel divieto regolamentare di installazione all’esterno e di diffusione sonora oltre i locali. La sospensione di quindici giorni è stata ritenuta conseguenza automatica della reiterazione, prevista da una disciplina posta a tutela della sicurezza urbana e di un interesse collettivo, nonché circoscritta e proporzionata rispetto alla natura e alla reiterazione dell’illecito. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, D.A.C. n. 43/2019
è vietato installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all’interno dei locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali
La disposizione vieta l’installazione all’esterno dei locali di dispositivi di amplificazione sonora e impone che la diffusione musicale avvenga esclusivamente all’interno di locali adeguatamente insonorizzati.
art. 33, comma 5, D.A.C. n. 43/2019
per reiterazione della violazione si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione
La reiterazione ricorre quando la medesima violazione è commessa una seconda volta entro 180 giorni dalla prima; in tal caso è applicabile la sospensione dell’attività per quindici giorni.
art. 33, comma 4, D.A.C. n. 43/2019
Il giudice lo individua come fondamento della sanzione applicata in conseguenza della reiterazione della violazione.
art. 3, comma 5, D.C.C. n. 35/2010
La disposizione, richiamata come disciplina analoga, consente la diffusione musicale solo quando il locale, le porte e le finestre siano insonorizzati, al fine di impedire la propagazione del suono all’esterno.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale vieta l’installazione all’esterno di dispositivi di amplificazione sonora e impone che la musica sia diffusa esclusivamente all’interno di locali insonorizzati, integra la violazione anche il posizionamento dell’impianto sulla soglia del locale, se il dispositivo è orientato verso la pubblica via e la musica è udibile all’esterno.
- Ai fini della reiterazione di una violazione regolamentare, rileva la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie entro il termine previsto dalla disciplina comunale, indipendentemente dalla diversa descrizione materiale delle modalità esecutive della condotta, quando entrambe rientrano nel medesimo divieto normativo.
- I verbali di accertamento delle violazioni costituiscono elementi istruttori del procedimento diretto all’adozione della sospensione dell’attività; la contestazione della mancata notificazione del verbale non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale quando l’accertamento della reiterazione risulti comunque documentato e posto a fondamento della misura.
- La sospensione dell’attività prevista dal regolamento comunale come conseguenza della reiterazione di violazioni poste a tutela della sicurezza urbana può essere ritenuta proporzionata quando abbia durata circoscritta e predeterminata e sia correlata alla reiterazione dell’illecito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →